SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA SULLA MACELLAZIONE RITUALE

17/12/2020
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Al fine di promuovere il benessere degli animali nell’ambito della macellazione rituale, gli Stati membri possono, senza violare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, imporre un preliminare processo di stordimento reversibile, inidoneo a comportare la morte dell’animale.
Questa è la conclusione riportata nel comunicato stampa n. 163/20 di oggi che commenta la sentenza della Corte di Giustizia Europea  sul ricorso avverso una legge regionale della Regione delle Fiandre (Belgio) del 7 luglio 2017, sui metodi autorizzati per la macellazione degli animali e sulla quale si era pronunciato l'avvocato generale lo scorso settembre.

La Corte sottolinea che il legislatore dell’Unione ha inteso riconoscere a ciascuno Stato membro un ampio margine discrezionale nell’ambito della conciliazione tra la protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento e il rispetto della libertà di manifestare la propria religione.

Al fine di valutare se una simile limitazione sia consentita, la Corte constata, anzitutto, che l’ingerenza nella libertà di manifestare la propria religione risultante dalla legge regionale è effettivamente prevista dalla legge e, inoltre, rispetta il contenuto essenziale dell’articolo 10 della Carta, in quanto è limitata a un aspetto dell’atto rituale specifico costituito da tale macellazione, non essendo per contro quest’ultima vietata in quanto tale.
La Corte rileva, poi, che tale ingerenza risponde a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, vale a dire la promozione del benessere degli animali.
Nell’ambito dell’esame della proporzionalità della limitazione, la Corte conclude che le misure contenute nella legge regionale consentono di garantire un giusto equilibrio tra l’importanza attribuita al benessere degli animali e la libertà dei credenti ebraici e musulmani di manifestare la loro religione

Fonte: 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
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