IL CONSIGLIO DI STATO HA SOSPESO L’ORDINANZA CAUTELARE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’Ordine: ogni approfondimento lasciato alla discussione in sede collegale
05/05/2022
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Il Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’Ordine ricorrente, ha sospeso l’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima - n. 00468/2022).
Nel provvedimento (Decreto N. 03636/2022 REG.RIC.) si legge che “nel bilanciamento di interessi coinvolti, deve ritenersi prevalente quello al mantenimento della res adhuc integra in considerazione del valore supremo del bene della salute pubblica e della necessità, in questa materia, di un rigoroso rispetto del principio di precauzione”. 

Per il Consiglio di Stato le censure attinenti “il rapporto tra tutela cautelare e non manifesta illegittimità costituzionale della norma su cui si fonda il provvedimento impugnato nonché quelle attinenti la razionalità dell'imposizione vaccinale a questa categoria di lavoratori meritano l'approfondimento che potrà adeguatamente essere svolto in sede collegiale”.
Ne dà notizia FNOVI che, in una nota indirizzata agli Ordini ha invitato tutti “al rispetto delle regole vigenti che – appare corretto sottolinearlo e ribadirlo – non sono state al momento abolite/modificate/emendate nonostante si registri un fitto fuoco incrociato a cura di numerosi uffici giudiziari”.
Con questa nota FNOVI ha inteso rispondere ad alcune esternazioni che annunciavano un approccio attendista e/o l’interruzione dell’iter di accertamento del rispetto dell’obbligo vaccinale in attesa di conoscere gli sviluppi processuali di alcuni pronunciamenti.
Riservando di tornare in argomento per condividere/commentare i futuri sviluppi giudiziari, e/o qualsiasi intervento normativo, che avranno una diretta incidenza sul profilo professionale del medico veterinario nonché sulla normativa applicabile, Penocchio ha concluso invitando a non dimenticare le conseguenze dell’inosservanza da parte degli organismi ordinistici dei compiti di accertamento dell’inadempimento vaccinale che la legge espressamente indica come rilevanti ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

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