L’ORIENTAMENTO DEL TAR LOMBARDIA IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI SANITARI NON VACCINATI

29/04/2022
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Fin dall’esordio delle previsioni di legge sugli adempimenti di competenza degli Ordini circa l’accertamento del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale dei medici veterinari, si è registrato un vivace dibattito sulla discrezionalità relativa all’interpretazione dell’articolo 4 del decreto-legge 44/2021, convertito poi nella legge 76/2021 ss.mm.ii.

Secondo la norma, la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l’esercizio del lavoro da parte “degli esercenti di professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario”. Secondo alcuni pronunciamenti giurisprudenziali, occorre adottare misure che si caratterizzino di una certa proporzione fra il fine e i mezzi, fra l’interesse pubblico e le misure impiegate per il suo perseguimento. 

La giurisprudenza negli scorsi mesi è stata ondivaga: si registra l’iniziativa di alcune Corti di porre la questione di legittimità costituzionale sull'obbligo di immunizzazione anti Covid per i sanitari, investendo la Consulta; si prende atto di alcuni pronunciamenti che hanno ritenuto che non andava sospeso il sanitario non vaccinato che esercitava senza che si realizzassero contatti interpersonali e quindi un rischio di contagio.

È di questi giorni il primo pronunciamento che afferisce al profilo del medico veterinario.

La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - per quanto nei limiti di alcune specifiche meglio espresse nel prosieguo - ha accolto la domanda cautelare proposta da una professionista nel ricorso promosso contro il Ministero della Salute e contro l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano.

Il TAR lombardo ha rilevato che la ratio che sostiene l’obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario è quella della tutela della salute dei pazienti, laddove le attività tipiche ed imprescindibili dell’attività sanitaria implicano un contatto diretto con il paziente, ed ha proseguito rilevando altresì che la figura specifica del veterinario destina la propria attività a pazienti animali e non umani, e ben può realizzarsi attraverso modalità che non implicano un contatto diretto con gli uomini.

Ha quindi considerato necessario acquisire dal Ministero della Salute documentati chiarimenti in ordine all’esistenza del rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2 dall’uomo all’animale e viceversa, dandogli un termine per provvederci e, nel frattempo, ha con ordinanza accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, ha sospeso il provvedimento impugnato, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di veterinario alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell’Albo professionale dei Medici Veterinari.

Pronunciamento certamente importante che vedremo se e come reggerà il vaglio del Consiglio di Stato (l’OMV di Milano ha già informato che impugnerà l’ordinanza) che finora ha sempre ritenuto legittimo l’obbligo vaccinale imposto agli operatori sanitari dall’art. 4. DL n. 44/2021.

Il processo milanese non deve poi considerarsi concluso visto che adesso le parti proseguiranno in Camera di consiglio la trattazione della domanda cautelare.

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