Agronomi ricorrono al Presidente della Repubblica per contestare la loro esclusione dalla certificazione del benessere animale - Penocchio: “Tuteleremo le peculiarità del medico veterinario”

12/03/2025
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Quale cointeressata, FNOVI è stata raggiunta dalla notifica del Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale (FIDSPA) che ritiene illegittimo il Decreto interministeriale del 24 ottobre 2024 Prot. n. 563467 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della salute nella parte in cui (vedi Allegato 1 - Parte B “Requisiti degli Organismi di Certificazione e del processo di certificazione”) prevede che “La valutazione presso gli Operatori della produzione primaria deve essere condotta da un veterinario per quanto riguarda i settori della sanità animale, della biosicurezza, del benessere animale e del farmaco veterinario”, così escludendosi da tali attività i laureati nelle classi di laurea L-38 e LM-86 che - a parere della ricorrente - integrano profili professionali competenti in ordine al benessere animale, alla biosicurezza e all’igiene degli allevamenti e vantano altresì specifica qualificazione (formativa e professionale) nell’area pertinente le strutture zootecniche.

Di tutt’altro avviso FNOVI che, con riferimento al nuovo Sistema di Qualità Nazionale del Benessere Animale (SQNBA) negli allevamenti di cui al Decreto interministeriale n. 563467/2024, sottolinea come ‘ognuno debba fare il proprio mestiere’. Le verifiche preordinate alla certificazione ovvero i prerequisiti d’accesso al SQNBA (e semaforo verde Classyfarm) sono il soddisfacimento dei requisiti legislativi: ovvero l’assenza di non conformità aperte come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza.

La certificazione SQBNA definisce superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali. È di tutta evidenza che salute, benessere degli animali, gestione del farmaco, e biosicurezza sono materie mediche indisponibili a non medici. Forti dell’esperienza maturata in passato, quando il Consiglio di Stato (sentenza n. 1233/2005) accolse il ricorso di FNOVI in merito alle competenze degli zoonomi, laureati di primo livello in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali ai quali il DPR 328/01 aveva attribuito loro competenze che sconfinavano con quelle dei medici veterinari, anche in questa occasione la Federazione porrà in essere ogni azione risulterà proficua per tutelare competenze e peculiarità del medico veterinario.

FNOVI!
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