Ministero della Salute - Prime indicazioni operative connesse al sistema informativo di tracciabilità (Sistema informativo nazionale per la farmacosorveglianza)

15/01/2024
.

Il Ministero della salute ha diramato una prima nota in merito alle novità introdotte dal decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218  che entrerà in vigore il 18 gennaio e che introduce nuove disposizioni per il settore dei medicinali veterinari, alcune delle quali necessitano di essere indirizzate nel sistema informativo di tracciabilità (principalmente nel Sistema informativo nazionale per la farmacosorveglianza) di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del citato decreto.

In particolare, le modifiche che il sistema accoglie interessano:
- la tenuta delle scorte di medicinali veterinari contenenti antibiotici appartenenti alla Categoria B “Limitare” della lista AMEG presso gli stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali (articolo 32, comma 10);
- l’aggiornamento della giacenza delle scorte dei medicinali utilizzati per gli animali non destinati alla produzione di alimenti presso (articolo 32, comma 12 – articolo 33, comma 9 e articolo 34, comma 6);
- la registrazione dello scarico delle confezioni o delle frazioni di medicinali veterinari consegnate all’allevatore o al proprietario degli animali dalla propria scorta (articolo 37, comma 2).

La nota  informa che sul sito dedicato al sistema informativo della tracciabilità è disponibile un breve manuale in formato PDF, sotto la voce MANUALI, dal titolo Guida allo scarico delle giacenze per animali NDPA e che è in fase di implementazione una nuova funzionalità sul lato web, consistente in una maschera che semplificherà il processo di scarico semestrale. Infine, in merito alla cessione di medicinali veterinari della propria scorta, per cui è prevista la registrazione entro 7 giorni dall’evento, la specifica funzione è già disponibile nel sistema informativo della tracciabilità, tra le voci di scarico “cessione confezione integra”.
Si fa presente, infatti, che la possibilità di cedere all’allevatore o al proprietario degli animali frazioni di medicinali veterinari, è collegata alla disponibilità sul mercato di medicinali in confezioni multiple frazionabili, di cui all’articolo 7, comma 4 del citato decreto

Fonte: 
Ministero della Salute
FNOVI!
iscriviti alla newsletter di