Scarico informatizzato dei medicinali dalle giacenze – aggiornamento su modalità operative

12/01/2024
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E’ stata condivisa oggi con i presidenti degli Ordini provinciali una nota informativa sulle modalità dello scarico delle giacenze di farmaci.
Il D.Lgs 218/23 prevede infatti all’art 32 comma 12 (scorta di allevamento) , art 33 comma 9 (scorta di struttura), art 34 comma 6 (scorta propria) e art 37 comma 2 (cessione) una registrazione mediante scarico informatizzato delle giacenze dei medicinali.
Pertanto, entro il “5 giorno del primo mese successivo a ciascun semestre”, ovvero entro il 5 luglio ed il 5 gennaio di ogni anno, il medico veterinario responsabile delle scorte provvederà ad effettuare uno scarico cumulativo di tutti i medicinali presenti nel suo registro giacenze informatico e non più presenti fisicamente in struttura perché utilizzati.

Ricordando che attualmente la funzione da utilizzare sul sistema REV prevede la sequenza: Menu > Gestione Scorta o rimanenze > Scarico Massivo per Trattamento su Animali Non DPA, il Ministero della Salute fornirà a breve indicazioni  dettagliate sull’esatta funzionalità che permetterà uno scarico massimo e semplificato delle giacenze.
Non appena verranno rese disponibili, saranno comunicate dalla Federazione: in particolare  verranno organizzati corsi formativi e webinar, considerato che il primo scarico dovrà essere effettuato a luglio 2024.

 

Per quanto concerne invece l’art 37 comma 2, è previsto uno scarico cumulativo settimanale delle confezioni cedute ai proprietari di animali.
In pratica, ogni sette giorni, il medico veterinario responsabile delle scorte, dovrà utilizzare l’apposita funzione già presente: Menu > Gestione Scorta o rimanenze > Scarico per Cessione, scaricando il numero totale confezioni per ogni tipologia di medicinale veterinario ceduto nei 7 giorni precedenti.
Ad oggi non è ancora possibile effettuare una cessione frazionata, e conseguentemente uno scarico frazionato, in quanto non sono ancora disponibili le apposite unità di vendita (e relativi bugiardini) che dovranno essere approntati dalle ditte farmaceutiche.

 

Fonte: 
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