PUBBLICITA’ SANITARIA: ARGOMENTO IN CONTINUA EVOLUZIONE

La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale invita le Federazioni ad uniformare le linee guida diramate in argomento alla luce dell’interpretazione fornita del comma 525 dell’art. 1 della Legge
26/10/2023
.

La materia della pubblicità sanitaria è quella che ha registrato il maggior numero di interventi normativi: dall’art. 2 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetta “Legge Bersani”), norma che esplicitamente ha introdotto principi di libera concorrenza, di matrice comunitaria, ed ha abrogato i precedenti divieti di pubblicità promozionale in ambito libero professionale, fino all’art. 1 co. 525 e 536 della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che ha riformato la materia relativa alla pubblicità in ambito sanitario.

FNOVI lo scorso giugno aveva già informato delle modifiche apportate al comma 525 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 ed aveva indicato che le ragioni di questo intervento andavano individuate nella volontà di superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell’ambito del caso NIF 2020/4008, evitando così ogni eventuale procedura di infrazione a carico dell’Italia, che aveva valutato la previsione emanata potenzialmente lesiva dl principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria. Il comma 525, come precedentemente formulato, laddove prevedeva il divieto per le comunicazioni informative in ambito sanitario di contenere “qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo” aveva di fatto introdotto un divieto assoluto e generalizzato di pubblicità: circostanza questa che la Commissione europea aveva valutato fortemente limitativa della possibilità per i professionisti sanitari stabili in Italia o un altro Stato membro, di promuovere i propri servizi e far conoscere la propria attività professionali ponendosi in contrasto con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazioni di servizi, il tutto in violazione del principio di proporzionalità riconosciuto in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Con nota a firma del Direttore Generale, Dr.ssa Mariella Mainolfi, la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute è tornata in argomento (informando che nella GU n. 186 del 10 agosto 2023 è stata pubblicata la legge 10 agosto 2023, n. 103 di conversione in legge, con modifiche, del Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”) ed ha commentato che la modifica al comma 525 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 “determina un ragionevole bilanciamento tra i principi del libero mercato ed il diritto di libera prestazione di servizi in ambito sanitario da un lato, ed il diritto fondamentale alla salute nella sua dimensione individuale e collettiva, dall’altro”. 

Per il Dicastero, la nuova previsione si pone in linea non quanto stabilito dalla normativa europea in materia di libera concorrenza in quanto “l’obiettivo della riforma è stato quello di consentire un migliore contemperamento del principio del libero mercato con l’interesse generale alla salute, mirando per l’appunto a vietare quelle informazioni che, avendo carattere attrattivo e suggestivo, possono indurre al riscorso a prestazioni inappropriate e ingiustificate”.

La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale ha quindi invitato le Federazioni ad uniformare le rispettive linee guida diramate in argomento alla luce dell’interpretazione fornita del comma 525 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018.

 

FNOVI!
iscriviti alla newsletter di