Pubblicata la Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16: proroga al 31.12.2023 della Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini.

03/05/2023
.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina.

Di interesse per la professione medico veterinaria la proroga al 31.12.2023 della Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini. 
La legge infatti prevede che nel DECRETO-LEGGE 2 marzo 2023, n. 16 Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina. 
Dopo l’articolo 2 sia inserito il seguente: «Art. 2-bis. (Proroga di termine in materia di personale sanitario e sociosanitario) – 1. All’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e sociosanitario ucraino, le parole: “4 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”». 

Di seguito il testo dell’Art. 34 Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini che consentiva fino al 4 marzo ed ora fino al 31.12.2023 possibilità di esercizio della professione che definisce le procedure da seguire per l’assunzione di medici veterinari di nazionalità ucraina: 
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31.12 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti atempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto ((dall'articolo 11 del decreto-legge)) 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. 
La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. 
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari reclutati. 
L’elenco dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.”
In sintesi, l’articolo 2-bis proroga al 31 dicembre 2023 delle deroghe previste dalla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di traduzione asseverata presso il tribunale. Poiché in Ucraina non è prevista l’iscrizione all’albo professionale, questa norma si è resa necessaria al fine della verifica dell’effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate. Ad ogni modo questi professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.

FNOVI!
iscriviti alla newsletter di