L’OBBLIGO VACCINALE PER I MEDICI VETERINARI NON PUO’ DIPENDERE DALLE MODALITA’ CON LE QUALI SVOLGONO LA PROFESSIONE

29/07/2022
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Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza espressa nel ricorso promosso dall’OMV e per l'effetto ha sospeso l'ordinanza impugnata e quindi rigettato l'istanza di sospensione avanzata in primo grado dal sanitario.

Richiamando la giurisprudenza cautelare già precedentemente espressa, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) ha riformato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato (ndr: la delibera di sospensione dall’esercizio della professione adottata dall’Ordine) limitatamente alla parte in cui precludeva al medico veterinario lo svolgimento delle prestazioni che non implicassero contatti interpersonali di prossimità o comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2. La corte meneghina aveva inoltre disposto che l’Ordine annotasse tale modalità di sospensione parziale nell’Albo professionale.

Nel suo ricorso l’organismo ordinistico ha evidenziato che non erano state individuate le attività espletabili a distanza, né - soprattutto - ne erano state individuate sia le modalità di esecuzione che le modalità con cui l’organo di controllo (quale e con quali strumenti?) avrebbe potuto verificare che il sanitario si sarebbe limitato a svolgere quelle specifiche attività, e non altre. Ha inoltre eccepito che nessuna previsione normativa applicabile in materia contempla la fattispecie della sospensione limitata a talune attività professionali e che risultava pressoché inapplicabile la conseguente richiesta di annotare nell’Albo professionale una sospensione parziale, a meno di non incorrere in violazione della normativa in materia di privacy.

Per il Consiglio di Stato nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti nel giudizio, tutti costituzionalmente rilevanti, deve ritenersi prevalente quello supremo alla tutela della salute pubblica e le censure di parte appellante e le controdeduzioni opposte da parte appellata, richiedendo complesse valutazioni, potranno essere adeguatamente esaminate nella naturale sede collegiale.

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