LEGGE GELLI: DOPO I RILIEVI DEL CONSIGLIO DI STATO FNOVI RIPROPONE LE PROPRIE OSSERVAZIONI - LE REGOLE ESISTONO GIÀ

Lo schema di regolamento sui requisiti minimi delle polizze a copertura della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie è stato sospeso dal Consiglio di Stato
28/07/2022
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Il Consiglio di Stato ha recentemente sospeso il proprio parere consultivo sul testo dello schema di Regolamento trasmessogli dal Mise ed avente ad oggetto i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie e questa circostanza ha indotto FNOVI a riproporre le osservazioni già espresse a proposito dell’art. 38 bis che vincola l’operatività delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile professionale, all’adempimento, da parte dell’assicurato, di almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua del triennio 2023-2025.

Le regole esistono già: la materia è già nomata. La legge 148/2011 prevede all’art. 3, comma 5, lett. b), che “La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”. I Codici deontologici adottati delle Federazioni delle professioni sanitarie declinano la rilevanza dell’aggiornamento e della formazione professionale, qualificandoli come dovere di ogni professionista e, in difetto, come fonti di responsabilità disciplinare. 

Richiamando i contenuti espressi in un precedente ‘editoriale’ a cura dell’Ufficio di Presidenza FNOVI,  Penocchio si è rivolto al MISE ed ai componenti l’assise del Consiglio di Stato ribadendo di ritenere illogica la norma che relaziona i crediti formativi alle polizze assicurative.

Nello specifico la norma contiene previsioni inspiegabili perché illogiche. Non si comprende la ragione che rende inefficaci i contratti assicurativi al mancato raggiungimento del 70% dei crediti formativi;  l’obiettivo fissato dal sistema ECM nel triennio è quello ritenuto minimo per una adeguata formazione di un professionista sanitario. Il 100% dei crediti nel triennio non rappresenta la soglia dell’eccellenza formativa, ma il contingente minimo di crediti da acquisire. Per assurdo, quanto in discussione sembrerebbe legittimare, una violazione dell’obbligo sancendo la “sufficienza” al 70% dei crediti per la piena operatività dei contratti assicurativi. “Un professionista che per l’Ordine dovrebbe essere sanzionato (non avendo raggiunto il 100% dei crediti formativi) - si legge nelle nota - per il suo assicuratore sarebbe “congruo e meritevole di “garanzia” per i rischi connessi all’esercizio della professione”.

Grande attenzione è stata poi dedicata alla “qualità dei crediti” per cui un professionista che avesse maturato il 70% (o addirittura il 100%) dei crediti in materie “non congrue” rispetto alla sua attività professionale ed alle sue competenze, risulterebbe “coperto” dalla Compagnia assicurativa anche quando l’errore derivasse dalla mancata conoscenza su temi fondamentali per la sua professione (vedi il caso di un clinico degli animali da compagnia con il 100% dei crediti in tema di sicurezza alimentare).

La nota FNOVI si conclude sottolineando come le attuali previsioni non promuovano la crescita qualitativa dei professionisti, ma il proliferare di corsi di cui il professionista dovrà approfittare per non incorrere in sanzioni, deontologiche o assicurative, ma che potrebbero essere completamente inadeguati ad aumentare la qualità e la sicurezza della sua attività.

FNOVI con l’occasione ha anche ricordato come la indisponibilità in molti settori professionali di eventi accreditati nel sistema ECM, l’abbia indotta alla creazione di un sistema complementare di pesatura della formazione denominato “Sviluppo Professionale Continuo”. Tale sistema valorizza percorsi di formazione di qualità non accreditati in ECM e determina l’acquisizione di crediti formativi deontologici con pesatura analoga ai crediti ECM.

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