FNOVI - LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ NELLA COSTITUZIONE

09/02/2022
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La modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione è stata definita giustamente epocale. Il concetto One Health, lo diciamo da anni e l’abbiamo previsto nel Codice Deontologico, è elemento di un sistema più ampio che comprende tutto il mondo, perché tutti gli esseri viventi e l’ambiente sono uniti.
Solo proteggendo tutto l’ecosistema sarà possibile garantire alle generazioni future un mondo vivibile. I nostri pazienti sono gli animali e le cure – nel senso più ampio del termine – che la nostra professione rivolge a loro comprende la cura dell’ecosistema in un effetto farfalla che ben conosciamo. Siamo contenti di questa modifica e ci auguriamo che fin da ora i numerosi atti normativi in via di redazione rispettino questi principi costituzionali a tutela dell’ecosistema. Come esseri umani abbiamo enormi responsabilità: sono le nostre azioni come singoli e come società a creare il futuro. Fnovi continuerà ad essere attivo e proattivo perché questi principi siano rispettati. 

Il CS del MITE spiega con chiarezza la portata di questa modifica:
L’Articolo 9 fa parte degli articoli “fondamentali” della Costituzione. In esso era già contenuta la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione, con la riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e viene specificato esplicitamente un principio di tutela per gli animali. La modifica all’articolo 41, invece, sancisce che la salute e l’ambiente siano paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana.
E lo stesso articolo modificato sancisce anche come le istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i controlli, possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali. 

Fonte: 
FNOVI
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