FVE - LA CORRETTA PROCEDURA PER LE PRESTAZIONI TEMPORANEE IN UE

Informazioni ed elenco Autorità Competenti
22/06/2021
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In occasione della General Assembly della FVE è stato presentato un documento, redatto a cura dello Statutory Bodies Working Group del quale Fnovi è componente, sulle prestazioni temporanee erogate da medici veterinari legalmente stabiliti in un Paese UE. Le indicazioni fornite nel documento sono quelle previste dalla Direttiva 2013/55/EC, quindi valide in senso generale per tutti i Paesi UE.

Esistono tuttavia grandi differenze di organizzazione e di Autorità competenti e sono frequenti problematiche di mancato rispetto delle norme nazionali. Il sistema IMI rappresenta un efficace sistema di comunicazione fra Autorità Competenti nazionali ma ogni professionista ha ovviamente il dovere di osservare le norme del Paese dove eroga prestazioni medico veterinarie. Invitando tutti i medici veterinari a informarsi prima di erogare prestazioni in un Paese diverso da quello di stabilimento, FVE ha messo a disposizione l’elenco delle Autorità competenti nazionali alle quali rivolgersi. 

Quando un medico veterinario vuole attraversare il confine per svolgere alcuni compiti e/o fornire servizi specifici temporaneamente in un altro paese dell'UE, deve:
Contattare l'autorità competente/ordine professionale del paese ospitante;
Informare l'autorità competente/ ordine professionale del paese ospitante sulla natura e la durata del servizio/prestazione compilando una dichiarazione preventiva;
Presentare una richiesta di iscrizione proforma, se richiesto;
Verificare se l'assicurazione di responsabilità civile professionale copre i servizi transfrontalieri forniti.
 

Se un medico veterinario italiano vuole avvalersi del sistema delle prestazioni temporanee in un altro Paese UE deve richiedere l’attestato di conformità al Ministero della salute 

Invece un medico veterinario che voglia esercitare in Italia deve essere legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione e deve informare il Ministero con una dichiarazione preventiva annuale e rinnovabile in caso di mutamenti oggettivi. Nel caso in cui sussistono tutte le condizioni previste dalla norma di riferimento, il Ministero della Salute provvede a dare comunicazione all'Ordine professionale competente per territorio della decisione positiva o negativa circa l'effettuazione, in Italia, della libera prestazione dei servizi da parte del professionista. II professionista, che si sposta per la prima volta da un altro Stato sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza,

Procedura guidata

Photo by Giovanny Ayala on Unsplash

 

Fonte: 
FNOVI
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