Considerazioni del GdL FNOVI in merito a Divieto di pubblicità di determinati medicinali veterinari (art. 124) negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

Considerazioni del GdL FNOVI in merito a Divieto di pubblicità di determinati medicinali veterinari (art. 124) negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

Plauso al merito per l’Italia di cui l’Europa, già per opera della Commissione e senza contestazioni da parte del Parlamento, copia il dettame normativo per noi già esistente da anni. Per questa ragione negli emendamenti del Parlamento compare la scritta “(Non concerne la versione italiana)” a fronte dell’articolo che recita:
“1. È vietata la pubblicità dei seguenti medicinali veterinari:
(a) medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria;
(b) medicinali veterinari contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti, compresi quelli che rientrano nella Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1. non si applica alla pubblicità rivolta alle persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali veterinari”.