Considerazioni del GdL FNOVI in merito a Tempo di attesa per i medicinali utilizzati in condizioni non previste nei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio nelle specie destinate alla produzione alimentare(art. 117) negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

Considerazioni del GdL FNOVI in merito a Tempo di attesa per i medicinali utilizzati in condizioni non previste nei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio nelle specie destinate alla produzione alimentare(art. 117) negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

La Commissione nella bozza di Regolamento aveva previsto di regolamentare i tempi di attesa (TS) con uno specifico articolo al quale il Parlamento apporta pochi emendamenti. Conferma che i TS dell’uso in deroga debbano essere applicati solo al cambio di specie e non di patologia sulla stessa specie.
Purtroppo confermato dagli emendamenti la possibilità di uso in deroga dei farmaci in apicoltura con TS da stabilire da parte del Medico veterinario. La FNOVI chiederà di eliminare questa possibilità in nome del fatto che l’apicoltura è un settore delicato che tra l’altro non necessità di farmaci in deroga essendo presente una ampia gamma di farmaci veterinari per la terapia della varroatosi.
Per i farmaci omeopatici l’emendamento proposto dal Parlamento crea confusione e entra in contraddizione con gli emendamenti di cui all’art. 116. Il TS viene riferito ai farmaci omeopatici “veterinari” per i quali “È previsto un tempo di attesa di zero giorni…. se ….contenenti unicamente le sostanze attive elencate nella tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010 nella categoria contraddistinta dalla dicitura "Limite massimo di residuo (LMR) non richiesto”. La Federazione chiede l’eliminazione qui, come altrove, della dicitura “veterinari”.
Per gli equidi viene segnalato come le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE siano state abrogate dal Regolamento 2015/262 UE.
Per l’acquacoltura rimane invariata l’osservazione della Federazione a quelle che erano le proposte della Commissione e che il Parlamento non modifica in merito all’inapplicabilità di quanto disposto per i tempi di attesa (paragrafo1. d) (i) che determinerebbe, ad es. per le Orate eventualmente trattate, un Tempo di attesa di due anni! Si richiederà di nuovo l'utilizzo dello stesso fattore di moltiplicazione (1,5) previsto per gli altri animali.