Considerazioni del GdL FNOVI in merito agli omeopatici negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

Considerazioni del GdL FNOVI in merito agli omeopatici negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

La proposta di emendamenti è espressione di segnali di attenzione da parte del Parlamento europeo sull’argomento. La bozza di Regolamento proposta dalla Commissione insisteva nel focalizzarsi sul “farmaco omeopatico veterinario”. Come più volte sottolineato dalla Federazione l’argomento dell’omeopatia va affrontato invece come “farmaco omeopatico utilizzato in veterinaria”. I rimedi unitari ad uso umano sono infatti gli stessi utilizzati in medicina veterinaria e dovrebbero essere considerati alla stessa stregua.
La definizione di medicinale omeopatico veterinario non dovrebbe essere introdotto per i rimedi unitari utilizzabili negli animali già autorizzati nel mercato farmaceutico europeo ed in accordo con le indicazioni Reg EU 37/2010. Il subordinare l’esercizio della professione all’uso esclusivo del “farmaco omeopatico veterinario” avrebbe reso quasi impossibile continuare a prescrivere (http://www.iavh.org) utilizzando i farmaci omeopatici unitari ad uso umano. L’indicazione di Medicinale veterinario omeopatico deve essere applicata solo ai farmaci complessi immessi sul mercato con una specifica indicazione terapeutica.
Ora gli emendamenti proposti dal Parlamento UE sembrano voler risolvere il problema laddove già ai ‘Considerata’, modificando il testo della bozza, recitano: “è auspicabile autorizzare, in generale, e solo a determinate condizioni, gli omeopatici ad uso umano anche per DPA a partire da diluizioni D4”.
Questa volontà si traduce, nel corso dell’articolato, con modifiche tendenti a differenziare, ai fini della sicurezza per la registrazione degli omeopatici veterinari, i ceppi omeopatici utilizzati con diluizioni 1:10000 di TM, da quelle sostanze utilizzabili in diluizioni omeopatiche per le quali non è richiesto LMR dal reg 37/2010.
Nell’uso in deroga gli omeopatici escono dal campo di applicazione della cascata consentendo chiaramente questa terapia come prima scelta, e l’omeopata può indifferentemente utilizzare il medicinali veterinario o umano.
Anche per gli animali DPA valgono questi principi limitatamente ai principi attivi elencati nella tab 1 del 37\2010 tra le sostanze che non prevedono un limite massimo.
Il tempo di attesa per gli omeopatici veterinari è sempre di zero giorni se riferito ai principi attivi elencati nella tab 1 del 37\2010 con LMR non richiesto, il che equivale a tutte le concentrazione che non superano 1:10000, categoria nella quale rientrano praticamente tutti i ceppi omeopatici secondo la farmacopea omeopatica. I farmaci omeopatici presenti nell’Allegato I al 37/2010 ma con LMR diverso da zero dovranno rispettare la cascata, e, ovviamente quelli non presenti nell’All. I del 37 non potranno essere utilizzati nei DPA. A tale proposito è opportuno ricordare che nell’Allegato I del reg 37/2010 alla voce “ Sostanze utilizzate nei medicinali omeopatici veterinari” ricadono di fatto, secondo la farmacopea europea, tutti i ceppi di partenza dei medicinali omeopatici utilizzabili in medicina veterinaria ed a prescindere dal fatto che siano veterinari o meno.
Come abbiamo avuto modo più volte di dire il regolamento non tratta il tema delle scorte. E’ auspicabile tuttavia che nel regolamentare, a livello nazionale l’argomento, si tenga conto dello spirito che ha mosso il Parlamento europeo nel formulare gli emendamenti che è quello di prendere in esame la specificità del farmaco omeopatico regolamentandolo coerentemente alla loro natura. Tale spirito dovrebbe animare anche la regolamentazione delle scorte non distinguendo tra farmaco omeopatico veterinario e farmaco omeopatico senza specifiche ossia con AIC ad uso umano.