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Per sottoporre un quesito a FNOVI si raccomanda di utilizzare il form della sezione contatti selezionando "FARMACO" come oggetto della richiesta.
Nei quesiti devono essere indicati nome e cognome (che non saranno pubblicati) e numero di iscrizione all'Ordine dei medici veterinari o dei farmacisti.
Domande e risposte saranno pubblicate in questa sezione e al mittente sarà inviata una mail che avvisa della pubblicazione.
Si precisa che per quanto attiene ai documenti citati (leggi, note e circolari ministeriali, foglietti illustrativi, siti internet o altre fonti) il loro contenuto è riferito al momento della risposta, se non altrimenti indicato.


Link alla sezione FAQ del Ministero della Salute  su Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 (Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218)


Domanda nr. 589 Inserita il 25/09/2025
Domanda:

1- in seguito alla dematerializzazione delle ricette per la prescrizione e l'approvvigionamento degli stupefacenti, persiste ancora l'obbligo da parte di una struttura veterinaria, che detiene in scorta stupefacenti, di conservare la ricetta e il documento di acquisto? (dati comunque visionabili nel sistema REV)
2- lo smaltimento dei flaconi vuoti degli stupefacenti come deve avvenire?
3- è vero che l'obbligo di detenzione degli stupefacenti in armadietto chiuso a chiave vige solo per quelli in tabella A e non per gli altri?

 

Risposta:

1- Come indicato da nota Ministeriale del 26/09/22, il dlgs. n. 136/2022, con l’art. 11, comma 6, ha dato attuazione alla dematerializzazione delle seguenti prescrizioni: - prescrizione medico-veterinaria di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90; · - richiesta di approvvigionamento (articolo 42 del D.P.R. 309/90) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90; · - prescrizione medico-veterinaria per scorta di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90. Il Ministero ha specificato inoltre che la dematerializzazione riguarda anche le preparazioni galeniche magistrali. Continueranno, invece, a essere prescritti al proprietario degli animali, in modalità cartacea, i medicinali (preparazioni galeniche magistrali comprese) contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, sezione A, per cui rimane l’obbligo di utilizzo dell’apposito ricettario approvato con decreto del Ministro della salute del 10 marzo 2006 (ricetta cartacea a ricalco).
Per quanto sopra esposto, con riferimento ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E, prescritti con REV, l’obbligo di conservazione della ricetta può ritenersi assolto anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto.
2- si veda risposta alla Domanda nr.: 526 del 10/10/2016
3- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i. prevedono l’obbligo dei registri cartacei di carico e scarico per i medicinali che contengono sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle sezioni A, B e C della tabella medicinali. Sempre secondo tale normativa le sostanze stupefacenti (inclusi sali e preparazioni) indicate nella Sezione A della Tabella dei Medicinali devono essere custodite in un armadio chiuso a chiave. Pertanto per le altre sezioni non vi è obbligo di conservazione in armadio chiuso a chiave, si raccomanda di riporle comunque nell’ armadio stupefacenti.


Domanda nr. 526 Inserita il 10/10/2016
Domanda:

La normativa relativa agli stupefacenti prescrive che gli stessi non possano essere più utilizzati dopo il 28°giorno successivo al loro primo impiego. In quale illecito incorre chi non vi si attiene e quale azione correttiva può essere adottata? Si chiede di sapere come debbano essere gestiti i contenitori vuoti (completamente utilizzati) degli stupefacenti.

 

Risposta:

A premessa della risposta si sottolinea come il problema dei 28 giorni non riguarda solo gli stupefacenti.  In genere la validità dopo prima apertura dei preparati iniettabili è di 28 giorni ma potrebbe essere anche diversa ed in ogni caso è decisa dal produttore e non è un periodo fisso imposto dalla norma.  Per tutti vale che oltrepassato questo termine non possano essere utilizzati e debbano essere smaltiti. Le risposte alla prima domanda si trovano alle faq 273 e 222. Per la gestione dei contenitori vuoti si tratta di rifiuti assimilabili agli urbani (imballaggi in vetro) come da DPR 254/2003, art. 2, comma 1, lettera g), punto 3, e Allegato 1, punto 4 dello stesso DPR.