Domanda nr.: 
589
Inserita il: 
Giovedì, 25 Settembre, 2025
Domanda: 

1- in seguito alla dematerializzazione delle ricette per la prescrizione e l'approvvigionamento degli stupefacenti, persiste ancora l'obbligo da parte di una struttura veterinaria, che detiene in scorta stupefacenti, di conservare la ricetta e il documento di acquisto? (dati comunque visionabili nel sistema REV)
2- lo smaltimento dei flaconi vuoti degli stupefacenti come deve avvenire?
3- è vero che l'obbligo di detenzione degli stupefacenti in armadietto chiuso a chiave vige solo per quelli in tabella A e non per gli altri?

 

Risposta: 

1- Come indicato da nota Ministeriale del 26/09/22, il dlgs. n. 136/2022, con l’art. 11, comma 6, ha dato attuazione alla dematerializzazione delle seguenti prescrizioni: - prescrizione medico-veterinaria di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90; · - richiesta di approvvigionamento (articolo 42 del D.P.R. 309/90) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90; · - prescrizione medico-veterinaria per scorta di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90. Il Ministero ha specificato inoltre che la dematerializzazione riguarda anche le preparazioni galeniche magistrali. Continueranno, invece, a essere prescritti al proprietario degli animali, in modalità cartacea, i medicinali (preparazioni galeniche magistrali comprese) contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, sezione A, per cui rimane l’obbligo di utilizzo dell’apposito ricettario approvato con decreto del Ministro della salute del 10 marzo 2006 (ricetta cartacea a ricalco).
Per quanto sopra esposto, con riferimento ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E, prescritti con REV, l’obbligo di conservazione della ricetta può ritenersi assolto anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto.
2- si veda risposta alla Domanda nr.: 526 del 10/10/2016
3- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i. prevedono l’obbligo dei registri cartacei di carico e scarico per i medicinali che contengono sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle sezioni A, B e C della tabella medicinali. Sempre secondo tale normativa le sostanze stupefacenti (inclusi sali e preparazioni) indicate nella Sezione A della Tabella dei Medicinali devono essere custodite in un armadio chiuso a chiave. Pertanto per le altre sezioni non vi è obbligo di conservazione in armadio chiuso a chiave, si raccomanda di riporle comunque nell’ armadio stupefacenti.