Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati

Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati

Il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha firmato l’Ordinanza recante norme sul "Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati" che mira a punire non solo l'uso, ma anche la detenzione di esche o bocconi avvelenati.
Il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha firmato l’Ordinanza recante norme sul "Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati" che mira a punire non solo l'uso, ma anche la detenzione di esche o bocconi avvelenati.
L’ordinanza ha infatti lo scopo di prevenire i rischi diretti per la salute dell’uomo e degli animali nonché quelli derivanti dalla contaminazione ambientale.
In particolare dispone che il medico veterinario, qualora sulla base di una sintomatologia conclamata emetta diagnosi di sospetto avvelenamento o venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un animale domestico o selvatico, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
In caso di decesso dell’animale il veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. Gli Istituti Zooprofilattici devono sottoporre ad autopsia l’animale ed effettuare entro trenta giorni analisi sui campioni pervenuti o prelevati durante l’autopsia e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al sevizio veterinario della ASL competente e, qualora le analisi siano positive, all’autorità giudiziaria.
Il testo integrale dell’Ordinanza e ulteriori approfondimenti in argomento sono disponibili sul portale del Ministero.