Nota esplicativa relativa al prelievo di ovaie al macello

Nota esplicativa relativa al prelievo di ovaie al macello

La Direzione Generale di Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, facendo seguito alle comunicazioni già diramate, è intervenuta con una nuova nota informativa per fornire chiarimenti relativamente al prelievo di ovaie bovine al macello per la produzione di embrioni destinati agli scambi comunitari e alle esportazioni.
La Direzione Generale di Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, facendo seguito alle comunicazioni già diramate, è intervenuta con una nuova nota informativa per fornire chiarimenti relativamente al prelievo di ovaie bovine al macello per la produzione di embrioni destinati agli scambi comunitari e alle esportazioni.
A seguito della missione ispettiva FVO del 2005 era infatti emersa l’impossibilità di individuare l'allevamento di origine di alcuni animali macellati e la mancanza di certificazione sanitaria attestante le adeguate garanzie prescritte per gli animali donatori di ovaie al macello dal punto 1 c) dell'Allegato B della Direttiva 89/556/CEE.
Con la nota in commento, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha precisato "che l'autorità veterinaria dovrebbe conoscere la mandria di origine degli animali donatori". Si legge inoltre che, al fine del rilascio dell’attestazione di provenienza, il “Veterinario Ufficiale verifica che l'animale donatore provenga da una azienda Ufficialmente indenne o indenne per le sopraccitate malattie o da un allevamento da ingrasso (tenuto conto che quest'ultimo può ricevere capi esclusivamente da aziende Ufficialmente Indenni o Indenni). Qualora l'azienda di provenienza sia situata in un territorio Ufficialmente Indenne, tale verifica non è necessaria”.
La Direzione conclude ribadendo l'obbligo di registrazione per ogni Gruppo raccolta embrioni e Gruppo produzione embrioni, in modo da consentire la tracciabilità degli embrioni prodotti.