Pubblicità sanitaria ed esercizio abusivo della professione

Nuovi chiarimenti da parte del Ministero della Salute
30/12/2009
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È di questi giorni una nota a firma del Direttore Generale della Direzione delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie. Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti che la FNOVI aveva formulato circa i rapporti tra la Legge n. 248/06 (che ha convertito in legge il meglio noto Decreto Bersani) e la legge n. 175/92 che detta le norme in materia di pubblicità sanitaria e repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, la Direzione ministeriale sostiene che "l'abrogazione contenuta nell'art. 2 - della legge n. 248/06 - è rivolta all'attività libero professionale" e che l'intero impianto normativo sembra andare a "disciplinare solo l'attività dei liberi professionisti svolta in forma singola associata".

È di questi giorni una nota a firma del Direttore Generale della Direzione delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie. Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti che la FNOVI aveva formulato circa i rapporti tra la Legge n. 248/06 (che ha convertito in legge il meglio noto Decreto Bersani) e la legge n. 175/92 che detta le norme in materia di pubblicità sanitaria e repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, la Direzione ministeriale sostiene che "l'abrogazione contenuta nell'art. 2 - della legge n. 248/06 - è rivolta all'attività libero professionale" e che l'intero impianto normativo sembra andare a "disciplinare solo l'attività dei liberi professionisti svolta in forma singola associata".
Per il Ministero le liberalizzazioni intervenute in materia di pubblicità sanitaria riguardano solo le società di persone e "pertanto le società di capitali, essendo caratterizzate dalla figura del socio di mero capitale, figura tra l'altro non prevista dall'art, 2 comma 1, lettera c), rimangono soggette alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui alla legge 175/92 venendo meno nelle società di capitali l'elemento personalistico che contraddistingue il rapporto tra utente e libero professionista".
La fonte ministeriale dichiara infine ancora in vigore le norme contenute nella 175/92 in ordine all'esercizio abusivo della professione "non essendo state espressamente abrogate da sopraggiunti interventi normativi".

Fonte: 
Ufficio Stampa
FNOVI!
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