Certificazione di idoneità degli operatori addetti alla macellazione: segnalate criticità

29/09/2015
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La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, dopo aver emanato le Linee guida per l'applicazione del Regolamento 1099/2009 in vigore dal 1 gennaio 2013 con le quali ha definito, fra gli altri, i compiti e le responsabilità delle figure professionali coinvolte e il percorso formativo per raggiungere le competenze e l'idoneità previste del Regolamento, è tornata in argomento per segnalare alcune criticità legate al rilascio - a cura del Centro di Referenza Nazionale per il benessere animale istituito presso l’IZSLER – agli operatori addetti alla macellazione del certificato d’idoneità.

In particolare la Direzione aveva impartito precise istruzioni per il rilascio di tali certificati attraverso una procedura on-line predisposta tramite il sito internet del Centro di Referenza per il benessere animale, che ha reso disponibile il format del certificato e ne assicura la numerazione e il mantenimento in archivio.
Il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale, dall’analisi delle informazioni contenute nella suddetta banca dati ha inviato una relazione presso la scrivente Direzione Generale, dalla quale emergono rilevanti criticità.
Al fine di porvi rimedio, è stato attivato presso il sito internet del Centro di Referenza Nazionale del Benessere Animale, un corso di aggiornamento gratuito a distanza (FAD), attivo sino al 31 dicembre 2015.
Tutte le Autorità regionali e le Associazioni di categoria sono state invitate, a diffondere l’informazione presso gli OSA sulla possibilità di realizzarlo iscrivendosi al seguente indirizzo: http://formazione.izler.it/eventi. .
La nota si conclude ricordando che “tutti i possessori del certificato d’idoneità conseguito con procedura semplificata devono obbligatoriamente effettuare un percorso formativo teorico entro l’otto dicembre 2015; in caso contrario i certificati saranno annullati con gravi ripercussioni sulle attività di macellazione dei mattatoi. Nel caso in cui si dovesse verificare tale situazione, il Ministero della Salute non potrà concedere alcun tipo di deroga o sanatoria”.
 

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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