La mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie non è illecito disciplinare

Responsabilità dell’esercente le professioni sanitarie e obbligo assicurativo: il Parere del Consiglio di Stato
13/05/2015
.

Come noto, dal 15 agosto u.s. vige l’obbligo per i professionisti sanitari di stipulare un’assicurazione contro i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Invero, il DL n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L n. 189/2012, ha demandato ad un successivo regolamento la definizione dei requisiti minimi e di uniformità necessari per l’idoneità dei contratti assicurativi sottoscrivibili; regolamento che a tutt’oggi non è stato ancora emanato.
Pertanto, poiché l’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 qualifica come illecito disciplinare la violazione di tale obbligo assicurativo, il Ministero della Salute aveva richiesto al Consiglio di Stato se l’obbligatorietà assicurativa sussistesse anche per i professionisti del settore sanitario o se per questi ultimi la normativa di riferimento dovesse considerarsi rinviata  all’emanazione del regolamento stesso.

Nell’adunanza del 17 dicembre u.s., con il parere n. 486/2015 pubblicato il 19 febbraio u.s., la seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato ha chiarito che “l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione (…) del D.P.R. previsto dal capoverso dell’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi. Conseguentemente, sino ad allora, non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie”.
Il chiarimento reso dal Consiglio di Stato è stato trasmesso a cura della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute alle Federazioni delle professioni sanitarie sottoposte alla sua vigilanza. 
 

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
FNOVI!
iscriviti alla newsletter di