La PEC gratuita messa a disposizione dei cittadini non può essere utilizzata per fini professionali

06/04/2012
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La FNOVI ha già riscontrato quanti chiedevano se i professionisti potevano utilizzare la PEC gratuita messa a disposizione dei cittadini per le loro attività professionali.
La risposta negativa fornita (vedi Circolare n. 4.2012) aveva forse scontentato alcuni ma, a conferma del corretto indirizzo espresso dalla FNOVI, si rinvia alla lettura della risposta pubblicata da “Linea Amica – la P.A. al tuo servizio”: il servizio ideato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione in collaborazione con amministrazioni centrali, Regioni, Province e Comuni.
Alla domanda: “I professionisti potranno utilizzare la PEC gratuita messa a disposizione dei cittadini per le loro attività professionali?
Segue la seguente risposta:

No. La PEC gratuita per i cittadini è contemplata dall’articolo 16-bis, comma 5 del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2. Questa norma, in particolare, prevede l’attribuzione ai cittadini richiedenti di una casella di posta elettronica certificata al fine di diffondere l’utilizzo delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni fra cittadini e pubblica amministrazione in vista di una semplificazione dei rapporti, anche in funzione di un’ottimizzazione dei tempi e dei costi delle comunicazioni. I costi di questo servizio gravano sui bilanci pubblici. Diversamente l’obbligo posto a carico dei professionisti è finalizzato a migliorare le comunicazioni fra la pubblica amministrazione e quei soggetti che operano professionalmente sul mercato. L’utilizzo da parte di questi soggetti, della posta elettronica certificata destinata ai cittadini, per finalità legate alla loro attività professionale avrebbe come effetto di far ricadere i costi di parte della loro attività professionale sulla collettività. Il professionista potrà quindi utilizzare la PEC che sarà fornita a tutti cittadini che ne facciano richiesta solo quando agisce privatamente, alla stregua di qualsiasi altro cittadino”.
E mentre qualcuno continua a sostenere che vi è poca chiarezza sull’obbligo della PEC per i veterinari ASL che non esercitano alcun tipo di libera professione, sul network dei contact center e URP, che promuove e valorizza i servizi erogati a distanza dalla P.A. italiana, alla domanda: “Gli iscritti negli albi dei praticanti delle professioni regolamentate (es. praticanti avvocati) sono obbligati ad attivare la PEC?
La risposta recita: “Il settimo comma dell’art. 16 del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2. La normativa individua quale unico requisito idoneo a far sorgere l’obbligo di attivazione della casella PEC l’iscrizione in un albo o elenco, senza distinzione alcuna sulla base dell’esercizio effettivo della professione. Ne segue che anche chi, pur non esercitando nei fatti la professione (anche se lavoratore dipendente), risulti iscritto in un albo o elenco di professionisti istituito con legge dello Stato è tenuto ad attivare una PEC e a comunicarla all’ordine di appartenenza”.
 

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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