Aliquota Iva al 21 per cento sulle fatture dei professionisti

22/09/2011
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 della Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, è scattato l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria. Alle fatturazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011 dovrà essere, infatti, applicata la nuova aliquota Iva al 21%.
Sono stati prospettati alcuni dubbi per quelle operazioni effettuate a cavallo dell'entrata in vigore. La regola generale è fare riferimento al compimento della prestazione di servizi, e dunque al pagamento dei corrispettivi o alla data di emissione della fattura se precedente al pagamento.
Più in particolare, le incertezze possono nascere in riferimento ad acconti già pagati, all'emissione di fatture pro-forma, alle fatture emesse e non saldate, nonché ai casi di esigibilità differita.

Per fatture emesse alla data di entrata in vigore della legge e non ancora pagate, la prestazione del servizio si intende già effettuata e si applicherà l'aliquota al 20%. Per le fatture a saldo di un corrispettivo di cui alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, si sia pagato esclusivamente l'acconto, si applicherà il 21% alla fattura a saldo e per l'acconto resterà l'aliquota del 20%.
Quanto alle fatture pro-forma alle quali non ha fatto seguito ancora l'emissione della fattura vera e propria, non avendo la prima valore ai fini fiscali, si dovrà fare riferimento alla data della seconda e dell'effettivo pagamento. Dunque se la fattura ha data successiva all'entrata in vigore della legge si applicherà l'IVA al 21%.
Infine per le operazioni ad esigibilità differita a favore dei soggetti indicati all'art. 6, co.5 del DPR 633/1972, e cioè: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie locali, gli istituti universitari, le Camere di Commercio, etc.., se la fattura è emessa e registrata nel registro delle fatture entro il giorno precedente all'entrata in vigore della legge, e anche se il corrispettivo, nel medesimo giorno, non è stato ancora pagato, l'IVA da applicare resta al 20%.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, in fase di prima applicazione, se la fattura sarà stata erroneamente emessa al 20% sarà possibile regolarizzare la violazione attraverso una variazione in aumento.
Non è prevista, infatti, alcuna sanzione se la maggiore Iva verrà versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
La descritta novità è limitata alla misura dell’aliquota Iva ordinaria, nulla è previsto a proposito della misura della ritenuta d’acconto Irpef da scomputare dai compensi dei professionisti.
Non essendo variato nulla riguardo alla ritenuta d’acconto Irpef, la stessa resta pertanto fissata nella misura del 20%.


 

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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