Chiarimenti sul farmaco omeopatico

Chiarimenti sul farmaco omeopatico

Si pubblicano di seguito i chiarimenti interpretativi al DLgs 193/06 in merito alla medicina omeopatica forniti alla Federazione dal Ministero della Salute nel corso della riunione del tavolo di lavoro del 22 aprile scorso.
I chiarimenti, come più volte ribadito in quella sede dal Ministero, si propongono di sondare le possibili applicazioni del DLgs 193/06 nel suo attuale impianto, essendo demandato alla convocazione della Commissione farmaco ministeriale il compito di valutare le possibili modifiche al Decreto stesso.
Novità di rilievo è il riconoscimento della figura del veterinario omeopata al quale viene conferita la competenza della valutazione, caso per caso, secondo i principi ispiratori della medicina omeopatica, del rimedio ritenuto più appropriato da somministrare sotto la sua responsabilità.
In questo ambito il Ministero, valutate le definizione di farmaco omeopatico e i contenuti dell' art. 23, che riconosce alla medicina omeopatica il diritto alla dignità di prima scelta terapeutica, ne conferma l'interpretazione secondo cui nell'uso a cascata " l' art.23 consente che la scelta terapeutica venga indirizzata all'impiego di medicinali omeopatici veterinari nonostante la presenza di medicinali veterinari allopatici già autorizzati".
Il passaggio che permette di evitare il farmaco allopatico veterinario consentirebbe dunque alla medicina omeopatica di seguire l'uso a cascata fino al farmaco omeopatico umano senza mai passare da nessun farmaco allopatico. Per quanto attiene ai tempi di sospensione, ogniqualvolta "viene impiegato un medicinale veterinario omeopatico, i cui principi attivi sono inclusi nella Tabella I dell'allegato al regolamento (UE) n. 37/2010, identificati con la dicitura "LMR non richiesto ed eventuali altre disposizioni, il tempo di attesa è ridotto a zero".
Per i casi non disciplinati dall'articolo 23 comma 1, il Ministero chiarisce invece che stante l'attuale impianto normativo "è consentito l'uso di medicinali veterinari omeopatici per animali destinati alla produzione di alimenti, applicando la deroga prevista dal'articolo 11 con i tempi di attesa previsti dal comma 2 del medesimo articolo, in questo caso la prescrizione deve essere effettuata con la ricetta in triplice copia."
Nel prendere atto delle novità, la Fnovi si augura che questo spirito sia premonitore della volontà dell'Italia di farsi portatrice all'interno della Comunità europea delle istanze della medicina omeopatica e dell'accoglimento delle richieste di cambiamento della normativa espresse sia con il documento sul farmaco che con quello sull'uso in deroga elaborati dalla FNOVI. E' evidente infatti come, nonostante lo sforzo nel venire incontro alla medicina omeopatica, questa rimanga penalizzata in merito alla libertà di scelta.
Come evidenziato nei documenti citati, il carattere "veterinario" attribuito dalla Direttiva 2004/28/CE al medicinale omeopatico così come recepita dal D.L 193 rappresenta solo una parte marginale e poco significativa dell'arsenale terapeutico necessario alla corretta applicazione dell'omeopatia veterinaria al fine di garantire l'efficacia e il benessere animale. La Fnovi auspica venga riconsiderata con attenzione l'interpretazione delle Direttive CE 82/2001 e 28/2004, per quanto attiene l'uso in deroga del medicinale omeopatico veterinario da cui, a cascata, potrebbero derivare diversi problemi applicativi.