CONSULENTE ADR ANCHE PER I MEDICI VETERINARI? ARRIVANO I PRIMI RISCONTRI

FNOVI chiede una interpretazione autentica che possa determinare inconfutabilmente il modo più corretto di approcciarsi e gestire l’applicazione delle norme tecniche vigenti
21/12/2022
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Arrivano le prime evidenze delle interlocuzioni avviate al fine di risolvere le criticità emerse circa l’obbligo di nomina della figura del ‘consulente ADR’ da parte delle strutture veterinarie.

FNOVI è stata infatti raggiunta dall’informazione della presentazione a cura del Sen. Gianni Rosa di una interrogazione a risposta immediata al Ministro delle infrastrutture, per chiarimenti sulla questione riguardante l'obbligo di munirsi del consulente ADR per i medici veterinari.

È di queste ore poi un riscontro alle istanze espresse da alcune associazioni di categoria a cura della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la quale, richiama le circostanze al ricorrere delle quali è prevista “una non obbligatorietà o esenzione”

La nota, nel rinviare al quadro normativo vigente, richiama la circostanza che il configurarsi di particolari condizioni di trasporto può configurare una esenzione in capo ai soggetti assoggettabili all’obbligo dalla nomina del consulente per la sicurezza.

Senza, pertanto, risolvere la preliminare questione legata alla corretta collocazione del medico veterinario tra le figure interessate al processo di trasporto stradale di merci pericolose, la nota della direzione del MIT riassume le ipotesi di esenzione e riferisce che, ai sensi del punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR, la nomina del consulente ADR si applica alle “imprese: nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR); nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR)”.

La nota ministeriale non esclude sic et simpliciter l'obbligo per i medici veterinari, ma subordina l’esclusione ad una verifica - caso per caso - della sussistenza delle condizioni per l’esenzione. Permane poi l’esigenza che vengano ulteriormente indagate le nozione/definizioni circa i soggetti coinvolti (imprese?).

Nel frattempo, FNOVI sta continuando la propria interazione con il Ministro Salvini al fine di ottenere una interpretazione autentica che possa indicare inconfutabilmente la non obbligatorietà per i medici veterinari e le strutture veterinarie dell’adempimento in commento.

FNOVI!
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