EMERGENZA COVID-19 - SALUTE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE

Il Ministero della Salute aggiorna le indicazioni fornite e sottolinea che gli spostamenti relativi alla cura di animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale
12/03/2020
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Rilevata l’evoluzione della situazione sanitaria, preso atto che i DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 hanno esteso a tutto il territorio nazionale le aree a contenimento rafforzato e che con il DPCM dello scorso 11 marzo il Governo ha emanato ulteriori misure di contenimento e gestione, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e la Direzione Generale per l’igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione hanno precisato (DGSAF 6249-P-12/03/2020) che alle attività veterinarie, produttive e zootecniche, individuate come necessarie nella nota DGSAF n. 5086 del 2 marzo u.s., si applica la deroga prevista dall’art. 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche, ossia:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ciò detto, le misure per la regolamentazione delle attività veterinarie e zootecniche già esplicitate della nota DGSAF n. 5086 del 2 marzo u.s. si applicano all’intero territorio nazionale.

La nota precisa che, in virtù dell’estensione delle misure di restrizione a tutto il territorio nazionale, la prevista validazione da parte dei servizi veterinari per la movimentazione e tracciabilità del personale adibito alle operazioni di carico e scarico (squadre), degli automezzi e dei percorsi effettuati risulta superata dall’utilizza del modello di autocertificazione previsto dal DPCM del 9 marzo, ferma restando la necessità di garantire la tracciabilità di animali e merci.

Con l’occasione è stato ribadito che le attività di profilassi e controllo per la prevenzione della diffusione dell’influenza aviaria e della peste suina africana sono da ritenersi inderogabili.

Il termine per tutte le attività di rendicontazione è stato differito al prossimo 30 maggio ma il Dicastero ha chiarito che avrà cura di comunicare i termini entro i quali dovranno essere presentate le rendicontazioni da parte delle Regioni per i Piani confinanziati dalla UE.

La nota ricorda che sono “consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili nonché l’accudimento e cura delle colonie feline in stato di libertà garantite dalla legge 281/91”.

La nota si conclude sottolineando che “gli spostamenti relativi alla cura di animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste da citati DPCM”.  

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