Veterinario aziendale: per Trento l’ordinamento provinciale non è in conflitto con la normativa nazionale

Non è ravvisato il conflitto d’interessi
26/11/2019
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Lascia perplessi la risposta dell’Assessore Segnana all’interrogazione del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle dello scorso settembre che chiedeva come il regolamento provinciale potesse raccordarsi al regolamento nazionale, e cosa significasse in particolare gestire l’elenco dei veterinari aziendali a livello dell’APSS, quando invece il regolamento nazionale demanda la gestione dell’elenco dei veterinari aziendali alla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari (FNOVI).

Per l’Assessore Stefania Segnana la sentenza del Consiglio di Stato n. 5364/2019, depositata in data 30 luglio 2019, sancisce chiaramente che l’ordinamento provinciale relativo alla rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale non si pone in conflitto con la normativa nazionale, “ma anzi la disciplina provinciale ed il relativo regolamento risulta coerente e finalizzata alla migliore attuazione di quella nazionale”. La sentenza conferma, come per altro sempre sostenuto dall’Amministrazione provinciale, che l’istituzione dell’elenco provinciale dei veterinari aziendali è unicamente finalizzata all’assolvimento dei compiti aggiuntivi assegnati agli stessi dalla legge provinciale n. 7/2017.
Pertanto, in forza di quanto indicato nella sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, “l’Amministrazione provinciale non ritiene di dover intervenire sulle disposizioni normative e i provvedimenti amministrativi oggetto di disamina da parte degli interroganti in quanto le prime sono state giudicate costituzionalmente legittime, tant’è che neppure il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la relativa questione, e i secondi amministrativamente legittimi, tant’è che non sono stati annullati dal Giudice amministrativo. Quanto sopra a conferma non solo della coerenza della disciplina normativa e regolamentare rispetto a quella nazionale, ma anche dell’utilità̀ dell’istituzione dell’elenco provinciale per consentire agli iscritti l’assolvimento dei richiamati compiti aggiuntivi, non ravvisandosi in tale impianto alcun “conflitto d’interessi” o sovrapposizione di ruoli tra “controllore e controllato””.
E’ di tutta evidenza che è vero il contrario, ed è altrettanto vero che il Consiglio di Stato non si è occupato di conflitto di interessi; conflitto a Trento che invece esiste se è vero che allo stesso professionista sono assegnati doveri di esercizio della libera professione e compiti di verifica e di controllo in carico al SSN.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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