Vendita on-line di medicinali veterinari: dal Ministero della Salute il monito a rispettare le regole

27/03/2018
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A fronte delle segnalazioni di vendita di medicinali veterinari on-line, anche per quei prodotti cedibili solo previa prescrizione del medico veterinario, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, con una nota a firma del Direttore Silvio Borrello, ha invitato al rispetto delle disposizioni in materia di distribuzione al dettaglio dei farmaci veterinari.
In particolare l’analisi ministeriale prende avvio dalle statuizioni dell’art. 70 del D. Lgs n. 193/06 il quale prevede che la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari sia effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del DL n. 223/06, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, ove prevista come obbligatoria, solo previa presentazione di ricetta medica. Dalla vendita presso esercizio commerciali sono invece esclusi i medicinali di cui all’art. 45 del D.P.R. 9 ottobre 1990, e successive modificazioni.

Purché la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all’esercizio della professione di farmacista, possono in deroga essere autorizzati alla vendita diretta di farmaci veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi in favore dei titolari degli impianti di cui all’art. 65 anche i titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi. Queste ultime possono poi essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati (vedi D. Lgs. n. 90/93) e nelle quantità prescritte strettamente necessarie per il trattamento o la terapia.
I titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso possono inoltre, alle stesse condizioni, essere autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.
Ai sensi poi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 193/06, “la vendita al dettaglio e all’ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animalo da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori, può essere effettuata anche in altri esercizi commerciali purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria”.
La nota ministeriale ribadisce che “qualsiasi attività di vendita on-line è espressamente esclusa per i medicinali veterinari autorizzati con obbligo di prescrizione medico-veterinaria, nonché per i medicinali veterinari autorizzati senza obbligo di prescrizione, i quali devono essere dispensati, secondo la normativa vigente, solamente in presenza del farmacista, secondo quanto indicato dall’art. 70 del sopra citato decreto legislativo n. 194/06”.
La vendita on-line è consentita solo per i medicinali veterinari autorizzarti ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 193&06 la cui vendita non sia riservata esclusivamente alle farmacia e non sia soggetta all’obbligo di ricetta del medico veterinario.
Infine è stato precisato che “nessun sito internet può riportare elenchi, rappresentazioni grafiche, fotografie del confezionamento dei medicinali veterianti autorizzati con ricetta medico-veterinaria o può fornire alcuna indicazione di modalità di acquisto e dei relativi prezzi di vendita”.
La nota si conclude con un richiamo al rispetto dei doveri professionali di tutti i soggetti coinvolti affinché ci sia consapevolezza sulle responsabilità derivanti dalla vendita dei farmaci veterinari.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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