Considerazioni del GdL FNOVI in merito a Impiego, in specie non destinate alla produzione alimentare, di medicinali per specie o indicazioni non previste nei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio (art. 115) negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

Emendamenti alla bozza di regolamento sul medicinale veterinario
Decima parte
17/05/2016
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La cascata per gli animali non-DPA viene rivoluzionata dal Parlamento UE per quanto attiene alle ragioni per cui il veterinario vi può accedere, laddove, cancellando la dicitura “il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale ed in particolare al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l'animale in questione con…..” afferma “... il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e nell'interesse della salute e del benessere degli animali, trattare in via eccezionale l'animale in questione con….”. Evidente, da parte del Parlamento, il prendere atto della dichiarazione del Trattato di Lisbona che, nel definire per le sensibilità dei cittadini europei, l’animale quale essere senziente non ne poteva subordinare la possibilità di accedere alle terapie alle sole condizioni delle sofferenze inaccettabili.

La dicitura voluta dal Parlamento europeo tuttavia apre anche ad altri orizzonti. Come più volte chiesto dalla Federazione, il subordinare l’uso in deroga ora all’interesse della salute e del benessere degli animali ne consente l’accesso, anche per le specie minori a vaccini e anestetici registrati per altre specie animali.
L’uso in deroga può essere prescritto solo da un Medico veterinario (comma 1. art 115).
Il Parlamento però non salvaguarda il ventaglio proposto dalla Commissione anche se non arriva a proporre la rigidità voluta dalla relatrice Grossetête o dall’Italia. La proposta del Parlamento è in sostanza come per gli animali da reddito, un doppio ventaglio a cascata: se manca il farmaco di elezione il medico veterinario potrà, in ordine decrescente, utilizzare:
a) qualsiasi medicinale veterinario autorizzato in UE, escluso i prodotti antimicrobici utilizzati come misura profilattica di routine, se non espressamente autorizzati dal comitato per i medicinali veterinari;
b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a) indifferentemente una delle opzioni seguenti:
          i) un medicinale per uso umano autorizzato nella UE. I medicinali antimicrobici per uso umano potranno essere utilizzati solo su prescrizione veterinaria e previa approvazione dell'autorità veterinaria a cui il veterinario in questione risponde;
          ii) un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria, da una persona autorizzata a tal fine dalla normativa nazionale.
Gli Stati membri dovranno dunque regolamentare l’uso degli antimicrobici ad uso umano negli animali d’affezione e questi non potranno essere prescritti se non da Medici veterinari e non da altre figure professionali.
I Galenici magistrali in questo doppio ventaglio assumeranno un’importanza maggiore rispetto al passato non ritrovandosi più in fondo alla cascata ma a pari grado con il farmaco ad uso umano.
Nel caso di terapia omeopatica con qualsiasi medicinale omeopatico, non si applicherà la cascata. Quanto sopra vale anche per gli equidi non-DPA.
La Federazione, negli spazi ancora consentiti dalla discussione, riproporrà il ventaglio tenendo buone invece le motivazione di accesso proposte dal Parlamento.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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