I principi attivi contenuti nello Zoletil® (Tiletamina e Zolazepam), non sono presenti nella Tabella 1 del Reg. 37/2010, quindi non si possono utilizzare in animali DPA. Tiletamina e Zolazepam sono routinariamete utilizzati per la cattura dei selvatici con telenarcosi a patto che non siano utilizzati come alimento per l'uomo (ad esempio cinghiali, caprioli).
La ketamina viene utilizzata meno soprattutto per gli ungulati.
Nel caso in cui i selvatici anestetizzati, vengano liberati, non possono essere considerati DPA, ma ovviamente NDPA (e pertanto su questi soggetti non possono essere utilizzati principi attivi non compresi nella Tabella 1 del Reg 37/2010. Il principio attivo del Rompun ® (Xilazina cloridrato), invece figura nella tabella 1 del Reg. 37/2010, quindi si può utilizzare sui selvatici anche se considerati DPA, così come la Ketamina, anch'essa presente nella medesima tabella.
Per quanto riguarda la detenzione, nessun problema per una scorta propria zooiatrica, art. 85 del 193/2006.
La xilazina essendo un alfa-2-agonista presinaptico (pur non essendo un anestetico) è stata inserita come tutti gli altri farmaci della stessa famiglia (detomidina medetomidina desmedetomidina) nella lettera c) dell'elenco presente nel DM 28 luglio 2009, quindi trattasi di farmaco (come gli eutanasici di cui alla lettera h) a solo uso e detenzione del veterinario.
Ne consegue scorta propria (e non scorta di allevamento) e utilizzo limitato al medico veterinario.
Il Medico Veterinario, in caso di utilizzo del Rompun®, non di Ketamina®, dovrà poi tenere un "Registro dell'uso in deroga", che potrebbe coincidere, se contiene tutti i dati richiesti dall'art. 11, col Registro di carico scarico della scorta.
La scelta, invece, di ricorrere alla Ketamina, a causa del suo inquadramento fra gli stupefacenti, comporta due ulteriori incombenze ed aggravi burocratici:
1. per l’approvvigionamento, i medici veterinari che intendono munirsi di scorte, dovranno compilare l’apposita “richiesta su carta intestata in triplice copia per i medicinali di cui alla Tabella II sezioni A, B e C”.
2. per la detenzione, i medici veterinari dovranno dotarsi di apposito registro di carico-scarico per stupefacenti, ove effettuare, entro 24 ore dalle movimentazioni oggetto di registrazione, le annotazioni richieste.
Tale registro dovrà essere numerato e vidimato in ogni sua pagina dall’autorità sanitaria locale (Sindaco o suo delegato) all’atto della sua istituzione, e dovrà essere conservato per due anni dall’ultima registrazione. Su di esso dovranno essere annotati, per il carico, la data, il riferimento al documento utilizzato per l’approvvigionamento, la quantità acquistata e la quantità totale in giacenza, mentre in occasione di ogni somministrazione nella sezione relativa allo scarico dovranno essere annotati la data della somministrazione, la specie la razza e il sesso dell’animale trattato, il cognome il nome e l’indirizzo di residenza del proprietario dell’animale, la quantità somministrata e la quantità che residua in giacenza. Ciascuna pagina del registro dovrà essere intestata ad una sola preparazione, e all’esaurimento della pagina si dovrà continuare sulla prima pagina vuota disponibile, trascrivendo dalla precedente unicamente la quantità in giacenza al momento del riporto.
Per ogni preparazione, inoltre, dovrà essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico, che potrà ricominciare da capo al variare dell’anno solare o alla istituzione di un nuovo registro oppure, a scelta, proseguire senza soluzione di continuità con la numerazione precedente, procedendo all’annotazione entro e tenere tutta la documentazione di acquisto medicinali per almeno 5 anni a disposizione delle autorità di controllo.