Le sanzioni per l’uso di Econor valnemulina non sono ammissibili

Le sanzioni per l’uso di Econor valnemulina non sono ammissibili

Veniamo raggiunti da informazioni relative a sanzioni elevate dai NAS in merito all’utilizzo della premiscela medicata “econor-valnemulina cloridrato” ai fini del trattamento dell’enterocolite enzootica del coniglio. La FNOVI chiede la revoca delle sanzioni elevate ai medici veterinari e l’apertura di un immediato confronto con le parti
Veniamo raggiunti da informazioni relative a sanzioni elevate dai NAS in merito all’utilizzo della premiscela medicata “Econor-valnemulina cloridrato” ai fini del trattamento dell’enterocolite enzootica del coniglio.
L’Autorizzazione all’immissione in commercio di questa premiscela prevedeva inizialmente una controindicazione che ne impediva l’uso nel coniglio, ma la Commissione CE nello scorso maggio ha eliminato questa controindicazione.
I Carabinieri NAS nel corso della loro attività ispettiva hanno verificato l’uso di mangimi medicati destinati ai conigli contenenti Econor ed hanno hanno elevato sanzioni amministrative ai medici veterinari prescrittori. Questo è accaduto nonostante la prescrizione fosse, in qualche caso, preceduta da trattamenti con prodotti registrati per l’enterocolite enzootica risultati inefficaci e la stessa fosse supportata da antibiogramma.
Resta evidente che, in via prioritaria e in carenza di segnalazioni di farmacovigilanza relative alla scarsa efficacia di altri principi attivi, devono essere utilizzati prodotti registrati per l’enterocolite enzootica del coniglio.
Nel caso la premiscela medicata “Econor-valnemulina cloridrato” risultasse l’unico prodotto efficace contro tale patologia, avuta prova dell’inefficacia di altri prodotti registrati (l’inefficacia va segnalata al sistema di farmacoviglianza), non si comprende perché la stessa non possa essere prescritta ed utilizzata “in deroga”. Questo anche se il relativo iter autorizzativo presso l’EMEA non risulti ancora concluso. Si ritiene pertanto che l’eventuale impiego del prodotto, relativamente al quale risultano essere stati determinati gli MRL (nota dell’Emea del 16 aprile 2009) in conformità al regolamento (CE) 470/2009, si configuri in piena sintonia con lo spirito e le finalità di cui all’articolo 11, D.Lgs. 193/2006 al fine di evitare sofferenza inutili agli animali, laddove esista tale possibilità.
La FNOVI chiede la revoca delle sanzioni elevate ai medici veterinari e l’apertura di un immediato confronto con le parti.