Ordini professionali soggetti alla normativa anticorruzione
Ordini professionali soggetti alla normativa anticorruzione

Ribaltando le conclusioni contenute in un parere pro veritate rilasciato al Comitato Unitario delle Professioni (CUP) dall'ex presidente della Corte Costituzionale, prof. Piero Alberto Capotosti, il pacchetto anticorruzione, con tutti i connessi obblighi di trasparenza e di incompatibilità degli incarichi, si applica anche agli Ordini professionali.
La delibera n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto che gli Ordini professionali, in qualità di enti pubblici non economici, hanno l'obbligo di nominare un responsabile della prevenzione della corruzione e di adeguarsi alle norme sull'incompatibilità degli incarichi.
Con una Circolare in argomento (Circolare n. 7/2014) la Federazione ha illustrato che sono sostanzialmente quattro gli obblighi che devono essere assolti:
1) nominare un responsabile anticorruzione e trasparenza;
2) predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico;
3) adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 creando una sezione all’interno del sito istituzionale dell’Ordine denominata “Amministrazione Trasparente”;
4) attenersi infine ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
Con l'obiettivo di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della legislazione e della normativa vigente e al fine di semplificare l'attività amministrativa degli Ordini provinciali, la FNOVI si è impegnata a predisporre un modello/facsimile sia del piano triennale per la prevenzione della corruzione che del programma triennale per la trasparenza e l’integrità che veicolerà con una prossima Circolare.
Con riferimento poi dell’operatività legata all’implementazione della sezione “amministrazione trasparente” la Federazione sta lavorando per attrezzare i mini-siti internet già da tempo esistenti in favore degli Ordini e che consentiranno il rispetto della normativa vigente anche agli organismi ordinistici che fossero sforniti di un proprio sito.