Considerazioni del GdL FNOVI in merito al Capo VII: Fornitura e impiego

Bozze di regolamenti sul farmaco veterinario e mangimi medicati
27/10/2014
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Con il Capo VII "Fornitura ed impiego" si entra nel vivo degli argomenti scottanti per la professione veterinaria e riguardanti l'attività quotidiana.
Di prescrizione, utilizzo, restrizioni all'utilizzo degli antimicrobici, registrazioni e uso in deroga si tratterà in specifiche news.
Gli altri aspetti del Capo VII riguardano la vendita del farmaco, i soggetti autorizzati, alcune limitazione, la vendita internet, lo smaltimento dei medicinali, l'attività in uno SM diverso da quello di residenza, la pubblicità.
Il grossista in quanto tale non potrà rifornire i veterinari mentre le farmacie potranno vendersi, tra di loro, farmaci veterinari.

Le autorizzazioni di vendita all'ingrosso saranno valide in tutta l'Unione e bisognerà capire il significato pratico di questa possibilità. Per i grossisti si accorcia, da 5 anni a 3, l'obbligo di tenuta della documentazione.
La possibilità per il medico veterinario di vendere il farmaco viene demandata alle decisioni dei singoli Stati ma l'UE regolamenta il divieto di vendere antimicrobici se non per la terapia in corso. Anche la definizione della figura autorizzata alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari viene lasciata alla decisione degli SM. Da noi sembrerebbero dunque confermate le parafarmacie, farmacie e grossisti con autorizzazione alla vendita al dettaglio.
Questi soggetti vedranno autorizzata e regolamentata la vendita internet in merito alla quale l'Ue demanda molte decisione ai singoli SM.  La vendita al dettaglio vedrà la registrazione puntuale, in entrata ed uscita di tutti i medicinali veterinari e non solo di quelli cedibili con ricetta.
Anabolizzanti, antinfettivi, antiparassitari,antinfiammatori, ormonali o psicotropi possono essere venduti solo dai soggetti autorizzati. Ribadito dunque dalla bozza di Regolamento quanto già chiarito dal Ministero per l'attuale legislazione in merito all'impossibilità, per le associazioni di allevatori (vedi apicoltori), di fornire ed acquistare medicinali per la vendita.
Il Capo VII regolamenta anche l'autorizzazione o l'impiego di alcuni medicinali immunologici in alcune condizioni e dettaglia molto più del precedente impianto le condizioni di utilizzo dei medicinali da parte di veterinari prestanti servizio in altri Stati Membri(art. 114). All'art. 122 prende in esame anche l'obbligo di legiferare, da parte degli SM in merito a raccolta e smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o scaduti.
Anche la pubblicità entra nel campo di interesse del legislatore a tutelare la salute pubblica; obbligo di pubblicità veritiera e divieto di pubblicità per tutti i medicinali soggetti a prescrizione rivolta a soggetti diversi da quelli che possono prescriverli e fornirli, ossia, in Italia, a soggetti diversi dai veterinari e dai farmacisti.
 

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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