Considerazioni del GdL FNOVI in merito al Capo I: oggetto, campo di applicazione e definizioni

Bozze di regolamenti sul farmaco veterinario e mangimi medicati
13/10/2014
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La bozza del nuovo Regolamento, visionata dal GdL della FNOVI, al Capo I contiene le disposizioni relative al campo di applicazione e le definizioni derivate dalle osservazioni alla precedente normativa.
Come il precedente impianto il regolamento stabilisce norme in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, farmacovigilanza, controllo e impiego dei medicinali veterinari.
Il campo di applicazione introduce alcune importanti novità per i veterinari.

Gli ambititi di applicazione non escludono i gas medicali oggetto di un quesito FNOVI al Ministero, e peraltro non oggetti di esclusione nemmeno nella dir. 82 ma solo nel DLgs 193/06.
Una novità riguarda  le sostanze che hanno proprietà anaboliche, antinfettive, antiparassitarie, antinfiammatorie, ormonali o psicotrope e che possono essere utilizzate negli animali: tali sostanze possono  essere oggetto nell'AIC di restrizione alla fornitura e all'utilizzo; anche le preparazioni galeniche sia magistrali che officinali entrano  a pieno titolo, diversamente che nel  precedente impianto legislativo, nella materia di competenza del nuovo regolamento.
Le premiscele per alimenti medicamentosi vengono riconosciute come farmaci a tutti gli effetti dal campo di applicazione, concetto rafforzato dagli enunciati della bozza di regolamento sui mangimi medicati.
Le sostanze attive, i prodotti intermedi e gli eccipienti per la preparazione dei medicinali veterinari rientrano nel campo di applicazione del Capo VI del regolamento in merito a fabbricazione, importazione ed esportazione.
Viene chiarito come il plasma, i componenti cellulari del sangue e le cellule staminali, che non siano stati sottoposti ad un processo industriale e/o che non siano destinati ad essere immessi sul mercato, siano esclusi dal campo di applicazione del regolamento così come i medicinali a base di isotopi radioattivi, additivi, medicinali destinati a ricerca e sviluppo.
I vaccini stabulogeni sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento senza che gli Stati membri ora, possano legiferare per una loro inclusione.  
L’ambito di applicazione chiarisce inoltre l’esclusione per gli additivi e biocidi a condizioni che le relative legislazioni non siano confliggenti con il regolamento all’interno del quale, in questi casi, devono rientrare.
Per quanto riguarda le definizione, diventa severissima quella di “medicinale veterinario”. Una sola delle caratteristiche elencate all’articolo 4.1 è sufficiente a definirlo tale. Riconosciuto quale farmaco veterinario l’eutanasico. Vengono introdotte le definizioni di medicinale biologico e di medicinale generico. Anche la resistenza antimicrobica trova il suo posto tra le definizioni oltre al “mercato limitato” inteso quale quello per patologie e specie poco diffuse. Le specie oggetto di “mercato limitato” vengono identificate come tutte quelle non appartenenti alle specie bovina, ovina, suina, polli, cani e gatti.
La prescrizione veterinaria viene indicata come  qualsiasi prescrizione per un medicinale veterinario rilasciata da un professionista abilitato a tal fine, in conformità alla legislazione nazionale applicabile
Per i medicinali omeopatici, rispetto alla dir. 82 viene modificata la definizione. Non viene più specificato che il medicinale omeopatico possa contenere più principi, espressione evidentemente ritenuta pleonastica da un legislatore che ha finalmente dato per scontato che gli omeopatici sono sia unitari che complessi contenenti più principi.
 

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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