Possibilità, da parte del veterinario, di acquistare medicinali veterinari in altri paesi europei

02/10/2012
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Il Ministero della Salute risponde ad un quesito FNOVI in merito a: “Modalità di importazione da un altro Stato membro di medicinali veterinari non presenti sul mercato nazionale per un veterinario che ne necessiti ai sensi degli art. 10 e 11 del D. Lgs. 193/06”
Il quesito articolato, si riferiva sia alle fonti di informazioni disponibili per la conoscenza della disponibilità del farmaco sul mercato nazionale sia alle modalità di rifornimento in caso di sua evidente assenza.

Il Ministero della Salute risponde sia sulle fonti di informazione (GURI) che sull’impegno in atto ad implementarle (Banca Dati Nazionale, in progress), che sulle modalità di approvvigionamento e conclude che, in assenza di disponibilità nazionale di un farmaco, in casi che rivestano l’eccezionalità prevista dagli articoli 10 e 11 del DLgs 193/06, acquistando da canali esteri autorizzati alla vendita del farmaco veterinario e mantenendo traccia della documentazione relativa all’acquisto, il Veterinario può acquistare personalmente il farmaco, senza chiedere alcuna autorizzazione.
E’ evidente dunque, che si tratti di un acquisto circostanziato al rispetto dell’uso a cascata degli articoli citati, per singoli casi volti ad evitare sofferenza, con puntale registrazione, per animali da reddito, non solo sul registro dei trattamenti ma anche sul registro dell’uso in deroga del veterinario per questa tipologia di animali.
 

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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