
Il Ministero della Salute comunica che a parziale rettifica della nota di questa Direzione si informa che, alla luce delle recenti modifiche del sistema REV, la registrazione nel SINVSA degli operatori che effettuano la vendita al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia, senza svolgere altre attività ricadenti nell’articolo 13 paragrafi 1 e 2 del Regolamento 2019/4 (farmacie e parafarmacie veterinarie), non è necessaria.
Infatti, come richiamato nell’articolo 13 paragrafo 5 del regolamento, le informazioni relative all’attività dei rivenditori (al dettaglio) di mangimi medicati per animali da compagnia devono essere a disposizione delle autorità competenti, evitando nel contempo duplicazioni e inutili oneri amministrativi.
Lo stesso principio si applica ai detentori di animali da pelliccia che utilizzano mangimi medicati, che già accedono al sistema REV e sono registrati nel SINVSA. Pertanto, poiché il sistema REV è stato recentemente implementato con l’aggiunta di filtri appositi (nella sezione “registro forniture” e “registro ricette”), che permettono all’autorità competente di sapere se gli operatori hanno dispensato mangimi medicati per animali da compagnia, si ritiene che l’articolo 13 paragrafo 5 del regolamento sia soddisfatto senza necessità per le autorità competenti di predisporre ulteriori sistemi di registrazione.