
L’8 marzo u.s., l’Anac ha approvato le “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”.
Anac ha ribadito che dette Linee Guida, che riguardano i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, costituiscono “linee di indirizzo anche per gli Ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l’organizzazione di tali soggetti”.
Le problematiche segnalate dal CUP in fase di consultazione, che richiamavano anche le recenti modifiche del quadro normativo, non hanno trovato accoglimento.
Il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali – che nelle scorse settimane aveva diramato l’Ordinanza del 28 febbraio u.s., depositata in data 8 marzo, con la quale il Tar Lazio ha sospesa l'applicazione dell'articolo citato nella parte in cui prevede la pubblicazione dei redditi e patrimoni dei dirigenti della P.A. - .continuerà ad occuparsi della questione nel corso della riunione dell’Assemblea e del Direttivo programmata per il prossimo 19 aprile.
Nelle Linee Guida si sottolinea che l’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo degli Ordini professionali non sono pubblicati solo se svolti a titolo gratuito. In questo caso prevarrà l’esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazioni che dispongono in merito.
Quanto all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell’art. 14, pubblicano i dati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa dichiarazione.
Per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si terrà conto di quelli in carica al o cessati dal 1° gennaio 2017; per essi, inoltre, la pubblicazione dei dati, di cui all’art. 14, è prevista entro il 30 aprile 2017, ivi compresa la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, ovvero quella dell’anno 2016 relativa ai redditi 2015.