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Considerazioni del GdL FNOVI in merito Vendita al dettaglio di medicinali veterinari, tenuta di registri (art.107), pubblicità e cointeressenza, prescrizioni riservate ai medici veterinari, apicoltura negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario

Emendamenti alla bozza di regolamento sul medicinale veterinario
Quinta parte
26/04/2016
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Come da bozza della Commissione, viene lasciata agli Stati membri la decisione in merito alle figure autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari. Tuttavia sia la Commissione che gli emendamenti, pur non attuando il disaccoppiamento richiesto dalla Grossetête, limitano fortemente, per le figure che prescrivono, la possibilità di vendita di AM.
L’attuale testo risulta essere: “Le persone autorizzate a prescrivere medicinali veterinari secondo la legislazione nazionale applicabile possono vendere al dettaglio prodotti antimicrobici solo per gli animali di cui si occupano direttamente, dopo che sono state effettuate una diagnosi e una visita veterinarie adeguate dell'animale/degli animali in questione, e solo nel quantitativo richiesto per il trattamento in questione. Nel caso degli animali da produzione alimentare, la prosecuzione del trattamento con prodotti antimicrobici è stabilita sulla base di un nuovo esame clinico da parte di un veterinario”.

Evidente dunque che il Parlamento ha voluto puntualizzare come, per gli AM, da parte di chi prescrive sia possibile, laddove gli Stati membri lo consentono, solo la cessione intesa come vendita dei medicinali per la terapia in atto. L’uso improprio, provvisto di definizione nella Dir 82/2001, ma scomparso dalla bozza emanata dalla Commissione per lasciar posto solo all’uso in deroga, non ritrova una definizione nemmeno negli emendamenti. Come precedentemente sottolineato dalla Federazione, diventa difficile collocare, in queste condizioni, la legittimità del prolungamento o dell’aumento del dosaggio di una terapia eseguita seguendo indicazioni di specie e patologia (e dunque non in deroga). Il caso più frequente di uso improprio, quello dell’uso degli AM, trova negli emendamenti l’ammissione solo della possibilità di aumento del dosaggio per prosecuzione della terapia. Importante invece come qui l’unica figura autorizzata a prolungare la terapia negli animali da reddito, sia il veterinario e non altre figure autorizzate a prescrivere. Rimarrà da capire, per i paesi in cui altre figure siano autorizzate, il loro ruolo nell’ambito degli animali d’affezione che il Parlamento evidentemente valuta quali meno a rischio di diffusione di AMR.
In quanto ai margini di azione lasciati agli Stati membri di poter imporre condizioni più rigorose, giustificate dalla tutela della salute pubblica e animale e dell'ambiente, all'utilizzo e alla vendita di medicinali veterinari sul loro territorio, purché tali condizioni siano proporzionate al rischio e non limitino in modo indebito il funzionamento del mercato interno la Federazione intende chiedere la specifica “sentite le parti interessate e gli Ordini professionali”.
A chi prescrive medicinali veterinari, il Parlamento propone di vietare qualsiasi partecipazione commerciale in imprese che commercializzano, fabbricano o importano medicinali veterinari. Alle case farmaceutiche è vietato fornire loro incentivi economici di qualsiasi tipo, direttamente o indirettamente.
Il Parlamento UE allenta invece la rigidità richiesta dalla Commissione per le registrazioni dei dati relativi ad acquisti e vendite da parte dei dettaglianti di medicinali veterinari che dovranno registrare data della transazione, denominazione del medicinale veterinario, numero del lotto, quantità ricevuta o fornita, nome e indirizzo del fornitore in caso di acquisto o del ricevente in caso di vendita, solo per i farmaci ottenibili solo su prescrizione assieme a nome e indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale e una copia della prescrizione. Tale semplificazione, se vede favorevole la Federazione in via di principio richiede tuttavia che venga chiarito come l’apicoltura necessiti di un dispositivo speciale essendo i farmaci veterinari autorizzati per tale attività tutti funzionali al controllo di patologie soggette a denuncia (varroatosi), al fine di dotare il sistema dei controlli di una tracciabilità di tale intervento per la valutazione delle azioni di prevenzione messe in atto per controllare il fenomeno. Tale obiettivo, infatti, non può in Europa, essere lasciato alla discrezionalità dei contenuti dell’articolo 1 bis voluto dal Parlamento e che recita: Se lo reputano necessario, gli Stati membri possono esigere che l'obbligo di tenere detto registro si applichi altresì all'acquisto e alla vendita di medicinali veterinari non soggetti a prescrizione.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

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