
Con un comunicato stampa a firma congiunta la FNOVI e Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati hanno divulgato i contenuti della sentenza del Consiglio di Stato (la n. 2944, depositata il 15 giugno 2015) con cui si impone alle Regioni di non interferire con le attività professionali riservate agli iscritti negli Albi.
La sentenza, definita “storica”, è stata pronunciata sul ricorso congiunto della FNOVI, unitamente agli Ordini professionali dei Medici Veterinari e degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Regione Emilia Romagna e prende origine, nel 2007, con l’attuazione della Misura 114 relativa alla “Consulenza Aziendale” del PSR 2007-2013 in tutte le Regioni italiane.
All’epoca diverse Regioni ebbero la pretesa di dettare regole loro proprie, anche irragionevoli, spesso senza distinguere fra gli iscritti negli Albi ed i non iscritti e, fra queste, anche l’Emilia-Romagna che approvò una delibera con la quale si obbligavano i liberi professionisti - per poter operare nell’ambito della Consulenza Aziendale - a dimostrare requisiti ulteriori all’iscrizione nell’Albo professionale (pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico, ecc.), al pari dei soggetti non iscritti negli Albi, con una evidente discriminazione in danno dei liberi professionisti, considerati alla stregua di quisque de popolo, come se l’avere svolto un tirocinio professionale e superato un esame di Stato abilitante alla professione non avessero valore alcuno.
La pronuncia del Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Regione, confermando la precedente sentenza del TAR Bologna, favorevole alle tesi sostenute dagli Albi professionali, ricorrenti nella prima fase del giudizio.
Nell’esaminare la vicenda, ed in particolare l’imposizione regionale ai liberi professionisti di dimostrare periodi di esperienza e di formazione, il Consiglio di Stato osserva:
“Si configura quindi discriminatoria, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni da rendere, l’imposizione anche al professionista abilitato del biennio di esperienza professionale, unitamente ad un ulteriore percorso formativo, al pari di chi non versa in situazione differenziata perchè in possesso del solo titolo di studio per svolgere l’attività di consulenza.
.....
...va osservato che proprio l’istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per l’espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L’introduzione di ulteriori condizioni e requisiti viene, quindi, a sovrapporsi e sostituirsi -con scelta a livello di provvedimento amministrativo- al valore abilitante dell’iscrizione.
.....
Tantomeno la Regione può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell’albo professionale”.
Il Presidente della FNOVI, Gaetano Penocchio, ha espresso piena soddisfazione per il positivo esito della vicenda, sottolineando “non solo la conferma della bontà delle ragioni che indussero la Federazione e gli Ordini dei Medici Veterinari a promuovere il ricorso iniziale, ma l’importanza del contenuto della pronuncia, che non vale solo per i Medici Veterinari o gli Agrotecnici, ma bensì per tutti i liberi professionisti italiani".