
In riscontro della nota trasmessa dalla FNOVI, che aveva segnalato le difficoltà opposte dai fornitori di gas medicali ai medici veterinari titolari o direttori sanitari di strutture, la Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della Salute ha precisato che: “ove non esistono medicinali veterinari autorizzati . . . . al fine di salvaguardare la salute pubblica ed evitare agli animali evidenti stati di sofferenza è consentito l’uso in deroga di medicinali per uso umano secondo le modalità previste dagli articolo 10 e 11 del D. L.gvo 193 del 6 aprile e successive modifiche”.
Per il Ministero “resta inoltre inteso che l’approvvigionamento di tali presidi debba avvenire secondo le modalità disciplinate dall’art. 84, commi 5 e 7 del sopra citato Decreto Legislativo”.