Sistema Informativo di Farmacosorveglianza
Le operazioni consentite dalla Piattaforma Ministeriale del Sistema Informativo di Farmacosorveglianza (protocolli terapeutici) sono da considerarsi ammesse dalla normativa vigente?
L’art. 16 “Sistemi informativi e tracciabilità dei medicinali veterinari” del D.Lgs 218/2023 riporta: I medici veterinari, i proprietari e i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti, ognuno per quanto di competenza, assolvono agli obblighi di conservazione delle registrazioni di cui agli articoli 96, 101, paragrafo 7, 103, paragrafo 3, 105 paragrafo 12 e 108 paragrafo 2, del regolamento, e di cui all’articolo 28, comma 1, 31, comma 3, 32, commi 11 e 12, 33, commi 8 e 9, del presente decreto, nonché agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 32, comma 1, mediante il sistema informativo di tracciabilità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) , del presente decreto, secondo le modalità definite nell’allegato IV del presente decreto.
L’Allegato IV nello specifico riporta quanto segue: “I soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 (Ministero della Salute, Medici Veterinari, Detentori e Proprietari, Operatori del settore mangimi) devono attenersi alle specifiche tecniche di identificazione dei medicinali veterinari, di raccolta, di registrazione e trasmissione delle informazioni previste dal sistema informativo di tracciabilità riportate nel manuale recante le modalità applicative pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Pertanto, le modalità di utilizzo dei “protocolli terapeutici”, disciplinate dal Manuale Operativo, risulta disposizioni cogenti.
In caso di inadempienza, si applica il comma 31 dell’art.32 del D.Lgs 218/2023, il quale indica: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di comunicazione o di registrazione di cui all’articolo 16 del presente decreto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500”