Domanda nr.: 
572
Inserita il: 
Lunedì, 21 Luglio, 2025
Domanda: 

Vorrei avere maggiori informazioni inerenti la detenzione di farmaci veterinari (scorta propria) e loro detenzione.

Risposta: 

Si riporta a seguire l’Art. 34 del D.Lgs 218/2023 relativo alla “Modalità di tenuta e gestione delle scorte da parte del medico veterinario nell’esercizio dell’attività zooiatrica” 1. Il medico veterinario nell’esercizio dell’attività zooiatrica comunica all’autorità territorialmente competente la esigenza di detenere scorte di medicinali. 2. La comunicazione di cui al comma 1 indica l’ubicazione dei locali adibiti alla detenzione delle scorte di cui all’articolo 31, comma 1, del presente decreto, che non può coincidere con una struttura di cura di cui all’articolo 33 del presente decreto. 3. Le scorte possono essere costituite da medicinali veterinari e dai medicinali omeopatici di cui all’articolo 10 del presente decreto. 4. I medicinali a uso umano, inclusi quelli di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ad eccezione degli antimicrobici, possono essere detenuti in scorta e sono utilizzati alle condizioni previste dagli articoli 112, 113 e 114 del regolamento. 5. I medicinali a uso umano di cui al comma 4 non possono essere ceduti ai proprietari e ai detentori degli animali. 6. La modalità di gestione delle scorte da parte del medico veterinario nell’esercizio dell’attività zooiatrica è disciplinata dall’articolo 33 del presente decreto. Relativamente alle modalità/tempistiche di scarico dei medicinali oggetto di scorta propria, si richiama pertanto a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 33 del D.Lgs 218/2023: 8. Nel caso di impiego di medicinali in animali destinati alla produzione di alimenti, l’utilizzo dei medicinali può avvenire soltanto dietro specifica indicazione terapeutica informatica da parte del medico veterinario, che ne registra il trattamento nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 108 del regolamento e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158. 9. Relativamente all’impiego dei medicinali utilizzati per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, il direttore sanitario effettua, con cadenza semestrale, un controllo della giacenza delle scorte e aggiorna, entro il quinto giorno del primo mese successivo a ciascun semestre, il sistema informativo della tracciabilità, fatte salve le norme specifiche sulle registrazioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché quanto prescritto dall’articolo 37, comma 2, del presente decreto.
Entrando invece nello specifico sulla modalità di detenzione, si rammenta che il medico veterinario deve indicare i locali nei quali intende detenere i medicinali veterinari, indipendentemente dal titolo: proprietà, affitto, comodato d'uso o anche solo residenza/domicilio presso altrui abitazioni (ad es. genitori). Resta inteso che tali locali dovranno essere sempre resi accessibili all'autorità di controllo. Per quando concerne infine la modalità di conservazione/utilizzo dei medicinali, si richiama a quanto previsto dai singoli foglietti illustrativi.