Come disposto dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, “la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno e per uso orale può essere effettuata anche in esercizi commerciali diversi da quelli di cui all’articolo 23 (farmacie, parafarmacie), purché non sia previsto obbligo di prescrizione veterinaria”.Nel caso di specie, i medicinali veterinari registrati in Italia per il trattamento della varroasi da Varroa destructor (parassita esterno) delle api (APIS MELLIFERA), ai quali appartengono, a titolo di esempio, i prodotti avente denominazione commerciale “APIVAR 500 mg”, “APITRAZ 500 mg”, contenenti il principio attivo “amitraz”, “API-BIOXAL 866 mg/g”, “OXUVAR 5,7%”, contenenti il principio attivo “acido ossalico biidrato”, “APISTAN”, contenenti il principio attivo “fluvalinate”, “POLYVAR”, contenente il principio attivo “flumetrina”, "VARTERMINATOR" e "APIFOR 60", contenenti il principio attivo “acido formico”, ricadono sotto la classificazione di “medicinali veterinari ad azione antiparassitaria per uso esterno” non soggetti ad “obbligo di prescrizione veterinaria” (c.d. SOP), pertanto gli stessi possono essere venduti al dettaglio anche in esercizi commerciali, in possesso di specifico codice ATECO (Sezione G – codici da 47.1 e seguenti), garantendo un’adeguata conservazione degli stessi, in conformità con quanto previsto nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).
Si precisa che tale possibilità è consentita, agli esercizi commerciali di cui sopra, per la totalità dei medicinali ad azione antiparassitaria, registrati per il trattamento della varroasi delle api e non soggetti ad obbligo di prescrizione veterinaria, indipendentemente dalla presenza o meno, nel riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale veterinario, della dicitura “La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie”, essendo tale possibilità prevista espressamente dal Decreto Legislativo summenzionato.
Per quanto concerne la vendita al dettaglio a distanza (c.d. vendita “online”) dei suindicati medicinali veterinari, essa è consentita, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 3 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, esclusivamente a tutti i soggetti di cui agli articoli 23 e 26 dello stesso decreto, ovverosia farmacie, parafarmacie ed altri esercizi commerciali.
Per quanto sopra esposto appare evidente che la normativa vigente NON consente la commercializzazione al dettaglio di medicinali veterinari SOP ad azione antiparassitaria ad attività diverse da quelle suindicate, incluse le associazioni di categoria, indipendentemente dal fatto la vendita avvenga presso luogo fisico o con modalità a distanza.