Domanda nr.: 
593
Inserita il: 
Mercoledì, 5 Novembre, 2025
Domanda: 

In quali sanzioni incorre il medico veterinario titolare di ambulatorio che: 1- non effettua nei tempi previsti lo scarico dei farmaci detenuti per scorta; 2- o quando effettua lo scarico dei farmaci di scorta, utilizza impropriamente il termine "cessione" anche per quei farmaci che notoriamente non sono cedibili al proprietario , ad esempio il propofol

Risposta: 

Risposta al punto 1:
Il D.Lgs 218/2023 all’ art.31 “Scorte di medicinali” comma 3 riporta: “Il medico veterinario è responsabile della detenzione delle scorte di medicinali e della loro utilizzazione nonché delle relative registrazioni nel sistema informativo della tracciabilità.” L’art. 16 “Sistemi informativi e tracciabilità dei medicinali veterinari”, al comma 4 fa esplicito riferimento alle disposizioni del sovraesposto comma 3 dell’art. 31. Infine, l’art. 42 “Sanzioni”al comma 31 indica “ Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di comunicazione o di registrazione di cui all’articolo 16 del presente decreto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.”
Questa pertanto va considerata la sanzione da applicarsi al quesito in oggetto.
Risposta al punto 2: Il D.Lgs 218/2023 all’ art.37 “Cessione dei medicinali veterinari” riporta: 1. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di foglietto illustrativo o altro supporto elettronico fruibile per ogni singola frazione, allo scopo di avviare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale. 2.“Il medico veterinario di cui al comma 1, fatti salvi gli obblighi di registrazione posti a carico dei proprietari e detentori di animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi dell’articolo 108 del regolamento, registra, entro 7 giorni, lo scarico delle confezioni o delle frazioni consegnate nel sistema informativo della tracciabilità, secondo la specifica funzione. ” Il D.Lgs 218/2023 all’art. 42 “Sanzioni” comma 30 indica “Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che non osserva le disposizioni di cui all’articolo 37 del presente decreto (cessione dei medicinali veterinari), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.” Pertanto, qualora la “cessione” non avvenga secondo i principi dell’art.37 si applica la sanzione dell’art.42 comma 30; se invece nella gestione della scorta si applica in maniera impropria lo scarico per cessione, l’inadempimento della “registrazione” ricade sull’art. 42 comma 31, trattato nel primo quesito.