Registrazione REV
La ricetta veterinaria per animali "ndpa" deve essere comunque registrata in REV entro 48h e se, si, secondo quale norma?
Gli obblighi di “Registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti” sono disciplinati dall’articolo 108 del Regolamento (UE) 6/2019, e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158”. L’articolo 15, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 27, che ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158, testualmente recita: “l’articolo 15 (del Decreto Legislativo 158/2006 - ndr) è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari e degli allevatori). — 1. La data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l’identificazione degli animali trattati, comprensiva della categoria, definita dai sistemi informativi ministeriali e i tempi di attesa corrispondenti devono essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali…(omissis)….. ». Non è pertanto prevista la registrazione dei trattamenti effettuati negli animali NON destinati alla produzione degli alimenti.