Domanda nr.: 
597
Inserita il: 
Mercoledì, 19 Novembre, 2025
Domanda: 
Le parafarmacie possano essere in alcuni casi autorizzati alla vendita di farmaci veterinari come scorta degli allevamenti?
Risposta: 

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 218/2023, la vendita di medicinali veterinari al dettaglio dietro presentazione di prescrizione veterinaria, nel caso in cui questa sia obbligatoria, può essere effettuata dalle farmacie e dagli esercizi commerciali indicati all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge 248/2006 (parafarmacie). È in ogni caso esclusa, presso tali esercizi, la vendita dei medicinali stupefacenti richiamati dall’articolo 45 del DPR n. 309/1990. Tali esercizi possono commercializzare medicinali veterinari, soggetti o meno ad obbligo di prescrizione veterinaria, a persone fisiche, proprietari di animali d’affezione e/o destinati alla produzione di alimenti, nonché ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali, INDIPENDENTEMENTE dal fatto che siano in possesso o meno di autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari.