mancata registrazione scarico
All'esito del controllo uffìciale, il personale ispettivo ha contestato la "mancata registrazione entro sette giorni dello scarico di confezioni di farmaco veterinario cedute ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 218/2023 come evidenziato nel controllo "crociato" fra registro di carico/scarico presente nella piattaforma Vetinfo del Ministero della Salute e fatture emesse". Tale adempimento non risulta ottemperato indicando sulla piattaforma il carico dei farmaci come proseguimento terapia quale servizio effettuato in favore dei propri pazienti?
Come primo aspetto risulta necessario evidenziare come “carico” e “scarico” della scorta risultino due azioni tra loro ben distinte sia in termini di modalità che di tempistiche, avvenendo una a monte ed una a valle rispetto al momento del concreto utilizzo del medicinale veterinario. Infatti, a seguito dell’emissione di una ricetta elettronica veterinaria per "scorta struttura non zootecnica" (ovverosia una struttura veterinaria) da parte del medico veterinario responsabile della scorta medesima, il “carico” del medicinale viene assolto in automatico dalla piattaforma Veinfo, contestualmente all’evasione della ricetta da parte del farmacista/grossista di medicinali veterinari. Per la peculiarità della scorta stessa, in tale ricetta non viene indicato su quale animale e per quale motivo verrà poi impiegato quel farmaco. Aspetto diverso è lo “scarico” dei medicinali oggetto di scorta, che evidentemente avviene a seguito dell’utilizzo del medicinale, con modalità e tempistiche differenziate mediante la piattaforma Vetinfo, a seconda della tipologia di animale (“animale destinato alla produzione degli alimenti” vs “animale non destinato alla produzione degli alimenti”) a cui viene somministrato il medicinale ed alla motivazione connessa all’utilizzo stesso (tra le quali la “cessione” oggetto di tale contenzioso).
Qui si entra pertanto nel dettaglio dell’art. 37 del D.lgs 218/2023, che per l’appunto dispone la “Cessione dei medicinali veterinari” secondo quanto segue: 1. Il medico veterinario, nell’ambito della propria attività, può consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di foglietto illustrativo o altro supporto elettronico fruibile per ogni singola frazione, allo scopo di avviare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale. 2. Il medico veterinario di cui al comma 1, fatti salvi gli obblighi di registrazione posti a carico dei proprietari e detentori di animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi dell’articolo 108 del regolamento, registra, entro sette giorni, lo scarico delle confezioni o delle frazioni consegnate nel sistema informativo della tracciabilità, secondo la specifica funzione. Per quanto concerne gli animali “non destinati alla produzione degli alimenti”, in linea con quanto riportato al comma 2 dell'articolo 37, lo scarico dei medicinali veterinari oggetto di cessione deve essere effettuato da parte dal medico veterinario responsabile della scorta, nel sistema Vetinfo, entro sette giorni, selezionando dal menù la voce "Registro di carico/scarico", per poi selezionare il medicinale veterinario presente in scorta, da cedere al proprietario dell'animale, provvedendo quindi allo scarico informatizzato dalla scorta selezionando l'opzione "Cessione confezione integra".
Di conseguenza l’ottemperanza dell’effettivo “scarico” nelle modalità e tempistiche previste dal suddetto articolo viene verificata mediante una valutazione incrociata tra la piattaforma Vetinfo, dove deve essere registrato lo scarico del medicinale per "cessione" e le fatture emesse, dove deve essere debitamente documentata, secondo la normativa fiscale vigente, la prestazione di cessione del farmaco per inizio terapia.
Con riferimento all’indicazione di “proseguimento terapia”, quale "servizio effettuato in favore dei propri pazienti", tale fattispecie non è compatibile con la vigente normativa in materia di cessione dei medicinali veterinari, la quale, come esaustivamente indicato sopra, consente la stessa solo per avviare la terapia prescritta, e non per il proseguimento della stessa; il proseguimento terapia è possibile solo in caso di rilascio di una ricetta elettronica veterinaria a favore del proprietario dell'animale, per la quale, in fase di emissione della stessa, è possibile selezionare, da parte del medico veterinario prescrittore, la voce "Prosieguo terapia SI'/NO".
In conclusione, mentre risulta corretta la modalità di verifica dell’assolvimento dello “scarico per cessione” dei medicinali oggetto di scorta, in corso di controllo ufficiale, le giustificazioni inerenti il “carico dei medicinali" come “proseguimento della terapia” riguardano fattispecie diverse rispetto a quelle oggetto di valutazione.