Domanda nr.: 
571
Inserita il: 
Lunedì, 21 Luglio, 2025
Domanda: 

Esistono limiti per il numero di prescrizioni in deroga? 

Risposta: 

Si riporta a seguire l’Articolo 112 del Reg 6/2019 relativo all’ “Impiego di medicinali non previsto dai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio in specie animali non destinate alla produzione di alimenti” 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria. 2. A eccezione dei medicinali veterinari immunologici, qualora non sia disponibile un medicinale di cui al paragrafo 1, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale un animale non destinato alla produzione di alimenti con un medicinale veterinario autorizzato in un paese terzo per la stessa specie animale e la stessa indicazione. 3. Il veterinario può somministrare il medicinale personalmente o consentire a un’altra persona di effettuarlo sotto la responsabilità del veterinario stesso, ai sensi delle disposizioni nazionali. 4. Il presente articolo si applica anche al trattamento, da parte di un veterinario, di un animale della specie equina, a condizione che sia dichiarato non destinato alla macellazione per consumo umano nel documento unico di identificazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4. 5. Il presente articolo si applica anche quando un medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello Stato membro interessato. Alla luce di tale dettame, non risulta possibile definire a monte un limite numerico di ammissibilità. Tuttavia, come esplicitato dal Reg, tale utilizzo in deroga deve essere contestualizzato a condizioni “eccezionali”, ove spetta al medico veterinario prescrittore giustificarne caso per caso le motivazioni. Pertanto ogni qualvolta si decida di andare in deroga ricorrendo ad un farmaco ad uso umano, bisognerebbe appurare che non esistano (o non siano in quel momento disponibili) medicinali veterinari autorizzati per quella indicazione; e qualora la motivazione del passaggio al farmaco ad uso umano sia dovuta alla constatazione di una parziale (o mancata) efficacia del farmaco veterinario (o dei farmaci veterinari) registrati per quella indicazione, l’aver provveduto a formalizzare tale aspetto mediante la segnalazione di farmacovigilanza.