fenossibenzamina
È possibile prescrivere formulazioni galeniche di fenossibenzamina al cane ?
Si richiama quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 112 del Regolamento (UE) 6/2019 (Uso in deroga – “Principio della cascata”). 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del Regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria. La fenossibenzamina e' un antagonista alfa-adrenergico, che interrompe l'attivita' del sistema nervoso simpatico. Si utilizza per il trattamento della dissinergia riflessa o per il trattamento dell'ipertensione causata da un eccesso di catecolamine, come si verifica nel feocromocitoma. Per entrambe le condizioni, rare e associate ad particolari patogenesi (l'ipertensione legata al feocromocitoma non e' gestibile con altri anti-ipertensivi), in assenza di un farmaco registrato per alcuna specie, indicando queste patologie come motivazione alla deroga, è possibile la prescrizione per una formulazione galenica.